Attualità e Politica
22/05/2026 | 10:00
22/05/2026 | 10:00
ROMA - L’acquisto di un locale adibito a sala giochi non comporta automaticamente anche il trasferimento della licenza necessaria per esercitare l’attività. Di conseguenza, in caso di subentro, è necessario il rilascio di nuove autorizzazioni, che devono rispettare le distanze minime dai luoghi sensibili. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna ha respinto il ricorso di una società contro il provvedimento del Comune di Riccione che ha vietato l’installazione di slot nel locale, situato a meno di 500 metri da luoghi sensibili così come previsto dalla normativa regionale dell’Emilia-Romagna.
La vicenda riguarda una società subentrata dal febbraio 2025 nella gestione di una sala giochi in viale Saronno, attraverso l’acquisto di un ramo d’azienda. Dopo la richiesta di rilascio della licenza per il subingresso, il Comune aveva comunicato che l’autorizzazione non sarebbe stata valida ai fini dell’installazione di slot, poiché i locali risultavano entro la distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili individuati dal regolamento comunale.
Nel ricorso, la società sosteneva che non si trattasse di una nuova attività, ma della prosecuzione di una già esistente. Per questo riteneva di poter continuare a utilizzare le slot già presenti nella sala prima della cessione del ramo d’azienda.
Il Tribunale Amministrativo ha però respinto questa impostazione, chiarendo che la licenza di polizia per le sale giochi non può essere trasferita automaticamente da un soggetto all’altro. Nella sentenza, i giudici ricordano infatti che “le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse”, richiamando l’articolo 8 del TULPS.
Per il Tar, l’autorizzazione prevista dall’articolo 86 “deve essere sempre qualificata come finalizzata ad ottenere un nuovo titolo abilitativo concernente l’esercizio di una nuova attività”. Di conseguenza, il cambio di titolare impone una nuova verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente, compreso il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili.
Secondo il collegio, il Comune di Riccione aveva quindi correttamente evidenziato che “la licenza rilasciata alla precedente società non può essere fatta valere in caso di subentro di altra società con diversa partita iva e compagine sociale”.
La sentenza sottolinea inoltre che il nuovo gestore “era ben consapevole (o avrebbe dovuto esserlo) dei vincoli conseguenti al rispetto della distanza minima dai luoghi sensibili”, anche perché già nel 2019 l’attività aveva cessato l’utilizzo degli apparecchi VLT proprio a causa della normativa distanziometrica regionale.
Respinta anche la tesi del “legittimo affidamento” avanzata dalla società ricorrente. Secondo i giudici, chi acquista una sala giochi dopo l’entrata in vigore dei limiti distanziometrici “non può ragionevolmente ritenersi titolare di alcun affidamento da tutelare” soltanto perché l’attività era stata esercitata in precedenza da altri soggetti.
Il Tribunale riconosce tuttavia anche un errore procedurale da parte del Comune. L’amministrazione, infatti, avrebbe dovuto concedere alla società il periodo transitorio previsto dalla normativa regionale per cessare o eventualmente “delocalizzare l’attività”.
Per questo motivo il ricorso è stato accolto solo parzialmente. Nella sentenza si legge infatti che il Comune “non ha effettuato la prevista comunicazione segnalando il divieto di esercizio dell’attività” né ha consentito alla società di usufruire della proroga prevista “al fine di permettere l’eventuale delocalizzazione dell’attività medesima”.
Di conseguenza, la società non potrà mantenere automaticamente le slot nel locale attuale, ma avrà diritto ai termini previsti dalla legge regionale per organizzare la cessazione o il trasferimento dell’attività. Il Tar ha inoltre disposto che le spese di giudizio vengano compensate tra le parti.
FRP/Agipro
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