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Attualità e Politica

08/08/2024 | 11:41

Scommesse, Tar Sicilia dà ragione a operatore di Troina (EN): normativa italiana in contrasto con diritto europeo, possibile l'attività di ctd per bookmaker senza concessione

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Scommesse Tar Sicilia dà ragione a operatore di Troina (EN): normativa italiana in contrasto con diritto europeo possibile l'attività di ctd per bookmaker senza concessione

ROMA – Un operatore di Troina, in provincia di Enna, potrà continuare a esercitare l'attività di centro trasmissione dati (ctd) per conto del bookmaker Stanleybet, nonostante quest'ultimo non sia fornito della concessione per poter operare in Italia. A stabilirlo è il Tar della Sicilia, che ha accolto il ricorso del gestore dell'esercizio in questione. Bocciata, quindi, la norma italiana, che prevede l’obbligo della concessione per esercitare la raccolta delle scommesse, perché in contrasto con i principi europei. 

LA DECISIONE - Secondo la ricorrente, la normativa italiana in tema di scommesse sarebbe in contrasto con il diritto europeo. Pertanto, ne ha chiesto la disapplicazione nel punto in cui evidenzia che “la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”. In Italia è dunque previsto il rilascio della concessione in favore del bookmaker, e successivamente il rilascio di un’autorizzazione di pubblica sicurezza in favore dei centri trasmissione dati (le agenzie affiliate), che raccolgono le giocate sul territorio e le trasmettono per via telematica all’allibratore estero.

La vicenda è però controversa. Sulla questione Stanleybet, è intervenuta in diverse occasioni la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha dichiarato l’incompatibilità tra il diritto europeo e la disciplina italiana in materia di scommesse, perché essa “comporta l'esclusione dalle procedure concessorie di talune società di capitali, con sede in Stati europei, come la Stanleybet, e, al contempo, prevede sanzioni penali nei confronti degli esercenti dei ctd, che, non avendo potuto ottenere l’autorizzazione di polizia, esercitano l'attività di raccolta di scommesse in via telematica con tali società”. A seguito di tali pronunce, quindi, la giurisprudenza nazionale è conforme nel ritenere che la Corte di Giustizia abbia creato “una sorta di sanatoria”, per cui la posizione di Stanleybet si pone come “eccezione alla regola”. Di conseguenza, si è venuta a creare in Italia una sorta di “prassi giurisprudenziale”, per cui, accanto agli operatori nazionali dotati di concessione e di autorizzazione, opererebbero, in base alla libertà di stabilimento garantita dal trattato sul funzionamento dell'Unione, anche altri soggetti autorizzati alla raccolta delle scommesse in base alle norme di altro Stato dell’Unione, che esercitano l’attività in Italia senza alcuna concessione od autorizzazione”.

GM/Agipro

Foto Credits George Hodan CC0 1.0

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