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Ultimo aggiornamento il 24/04/2025 alle ore 15:30

Attualità e Politica

24/04/2025 | 11:16

Scommesse, il Tar Puglia: "Stop all'attività se gestore ha procedimenti penali in corso"

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Scommesse il Tar Puglia: Stop all'attività se gestore ha procedimenti penali in corso

ROMA - In caso di provvedimenti penali in corso non si può esercitare l’attività di raccolta scommesse, questo quanto si evince da un’ordinanza pubblicata dal Tar Puglia in risposta al ricorso presentato dal titolare di una ditta individuale contro un decreto della Questura di Lecce. Il provvedimento in questione - notificato il 29 gennaio 2024 - ha respinto la richiesta di autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio di raccolta scommesse sportive, presso un bar nel quale si esercitava anche la raccolta scommesse e giochi.

Il titolare dell’esercizio commerciale ha presentato, pertanto, ricorso contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Lecce. Tuttavia la domanda incidentale è stata ritenuta infondata sotto diversi punti di vista. Innanzitutto, come si legge nell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia: “In materia di rilascio delle licenze di pubblica sicurezza per l'apertura (o per la prosecuzione) di un centro raccolta di gioco e scommesse, la giurisprudenza riconosce all'Amministrazione un potere ampiamente discrezionale (anche all’esito del periodo di “controllo giudiziario”) finalizzato a valutare, con il massimo rigore, qualsiasi circostanza che sconsigli l'adozione del provvedimento di rilascio o rinnovo di un'autorizzazione di polizia”. Nel caso in esame si evidenzia la presenza di diversi ragioni di impedimenti, tra cui, oltre a precedenti provvedimenti interdettivi e/o repressivi - ovvero ordinanza di applicazione della misura cautelare personale e arresti domiciliari con controllo elettronico - anche fatti e circostanze significativi e rilevanti “sul piano prognostico”, ovvero la “sussistenza di un’interdittiva antimafia”. 
Di conseguenza, come si legge ancora nel documento del Tar Puglia, non emergono - secondo il fondamentale principio del tempus regit actum - le illegittimità denunciate dalla parte ricorrente, soprattutto se si tiene in considerazione che il potere dato alla Pubblica Amministrazione ha anche la finalità di prevenire eventuali illeciti.  

In definitiva, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia stabilisce che l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento proposta dalla parte ricorrente, debba essere rigettata, “facendo salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti dell’Amministrazione resistente, in caso di nuova istanza dell’interessato basata sulla sopravvenuta modificazione degli esiti dei suddetti procedimenti penali o sulla eventuale revoca dell’interdittiva antimafia”.  Dunque, l’ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che ne darà comunicazione alle parti.

FRP/Agipro

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