Attualità e Politica
26/01/2026 | 12:20
26/01/2026 | 12:20
ROMA - La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a due mesi di reclusione per “incauto acquisto” nei confronti di due gestori di un’agenzia di scommesse in Campania, ritenuti responsabili di non aver adeguatamente verificato la provenienza del denaro ricevuto a saldo di ingenti debiti di gioco.
Il caso risale al 2015, quando un cliente abituale dell’agenzia aveva accumulato consistenti debiti di scommesse. Per estinguerli, l’uomo aveva effettuato una serie di bonifici per oltre 87 mila euro, accreditati sui conti dei due gestori nell’arco di circa quattro mesi. I trasferimenti di denaro, tuttavia, non provenivano dal conto personale del giocatore, bensì dai conti di una società di intermediazione finanziaria presso la quale lavorava. In seguito è stato accertato che tali somme erano frutto di appropriazione indebita, commessa dal dipendente mediante l’uso abusivo delle credenziali bancarie.
In primo grado, il Tribunale di Avellino aveva ritenuto che i titolari dell’agenzia avessero accettato il rischio della provenienza illecita del denaro, condannandoli per ricettazione, quantomeno a titolo di "dolo eventuale". La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 2025, pur confermando la ricostruzione dei fatti, ha escluso la prova del dolo, ritenendo "non dimostrato che gli imputati sapessero che il denaro proveniva da un reato". Tuttavia, i giudici hanno affermato che i gestori avrebbero dovuto sospettarne l’origine e, non avendo svolto le necessarie verifiche, hanno riqualificato la condotta come incauto acquisto (ai sensi dell’art. 712 c.p.), con conseguente riduzione della pena.
I due imputati hanno quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il denaro non potesse essere considerato “di sospetta provenienza”, che si trattava del pagamento di un debito di gioco reale e lecito e che il cliente era conosciuto come persona affidabile.
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendolo infondato. La Cassazione ha ribadito che il reato di incauto acquisto non richiede che il bene provenga certamente da reato, né che l’agente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla sua origine. È sufficiente che la ricezione avvenga in presenza di circostanze oggettive che "avrebbero dovuto indurre al sospetto".
Nel caso concreto, i giudici hanno richiamato diversi elementi sintomatici: le causali generiche e ripetitive dei bonifici, la provenienza del denaro da una società per azioni estranea al rapporto di gioco, l’importo complessivo particolarmente elevato, la richiesta di chiarimenti formulata dalla banca e le spiegazioni vaghe e contraddittorie fornite dal cliente. Come si legge nella sentenza, “a fronte di tali elementi di sospetto, gli imputati non potevano accontentarsi delle rassicurazioni verbali fornite dal cliente dopo la segnalazione della banca, ma avrebbero dovuto effettuare ulteriori accertamenti sulla provenienza dei bonifici e del denaro”.
La Corte sottolinea inoltre che gli imputati non erano persone comuni, ma "operatori professionali del settore delle scommesse e del gioco lecito". In quanto imprenditori, essi avrebbero dovuto mostrare un livello di "diligenza superiore alla media", non potendo ignorare l’anomalia di ingenti flussi di denaro accreditati con causali generiche e provenienti da soggetti con cui non avevano alcun rapporto economico. In presenza di tali circostanze, sarebbero stati necessari ulteriori controlli, come interpellare direttamente la società da cui provenivano i fondi o rifiutare i pagamenti.
FRP/Agipro
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