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Attualità e Politica

31/03/2021 | 11:07

Agenzie estere, la Corte di Cassazione: i gestori dovranno pagare l'imposta sulle scommesse

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ROMA - Anche le ricevitorie collegate a bookmaker senza concessione «sono obbligate al versamento» dell'imposta unica «a decorrere dal 2011». È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione sul caso sollevato da Stanleybet relativo alle norme che prevedono l'imposta per i centri scommesse collegati a operatori senza concessione. Nell'ordinanza che respinge il ricorso presentato dalla società britannica, i giudici scrivono che sia il bookmaker che il ricevitore «partecipano, sia pure su piani diversi e secondo differenti modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione».

La norma sull’imposta unica per i centri scommesse senza concessione era stata inserita nella legge di stabilità 2011, che equiparava dal punto di vista fiscale i ctd alle normali agenzie di betting e assoggettandoli al pagamento dell’imposta unica sulle scommesse. Secondo il bookmaker maltese, però, la tassa costituiva di fatto una nuova discriminazione per i suoi centri dopo i lunghi contenziosi nei tribunali italiani ed europei per la mancata partecipazione della società ai bandi di gara. Una tesi respinta prima dalla Corte Costituzionale e poi dalla Corte di Giustizia Europea: a essere illegittima era solo l'imposta richiesta per gli anni precedenti al 2011, ma non per i successivi, un'interpretazione a cui aderisce anche la Cassazione.

I gestori delle ricevitorie collegati a bookmaker senza concessione non partecipano direttamente «al rischio connaturato al contratto di scommessa», scrive il Collegio della Quinta sezione civile. Questi tuttavia assicurano «la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta», si occupano «della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker». L'attività del gestore rientra dunque tra quelle di «organizzazione ed esercizio» delle scommesse tenute a versare il tributo. «Il legislatore ha chiarito - proseguono i giudici - che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio: anche il bookmaker privo di concessione gestisce le scommesse, realizzando in tal modo il presupposto impositivo, e comunque assume il rischio proprio dei contratti di scommessa». LL/Agipro

 

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