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Attualità e Politica

25/08/2017 | 12:42

Lotto, Cassazione: mancato versamento erariale può essere non punibile

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ROMA - I titolari delle ricevitorie del lotto hanno un obbligo di rendiconto verso i Monopoli di Stato e la violazione di tale obbligo comporta il reato di peculato. Tuttavia, nel caso cui la somma sottratta sia esigua, è applicabile l’articolo 131 bis del codice penale, che prevede la non punibilità per “particolare tenuità del fatto”. È quanto ha stabilito la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza che ha parzialmente accolto il ricorso del gestore di una ricevitoria pugliese, condannato dalla Corte di Appello di Lecce per l’appropriazione di circa 1.700 euro. I giudici confermano che “il titolare di una ricevitoria in regime contrattuale di concessione pubblica investito dell'attività di raccolta delle giocate del lotto risponde del delitto di peculato quando si appropri delle somme riscosse dai giocatori, omettendone il versamento erariale”. Tuttavia, nel caso presente la Corte di Appello non ha dato risposta alla richiesta dell’imputato di applicazione dell’articolo 113 bis: “A causa di tale omissione motivazionale - conclude il Collegio - la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla mancata valutazione in merito alla particolare tenuità del fatto”. La sentenza impugnata è stata quindi rinviata a un’altra sezione della Corte di Appello per un nuovo giudizio. LL/Agipro

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