Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 19/04/2025 alle ore 18:35

Attualità e Politica

27/06/2017 | 10:39

Giochi, Consiglio di Stato: “Distanziometro va applicato anche per il trasferimento delle sale già esistenti”

facebook twitter pinterest
consiglio di stato giochi venezia distanze

ROMA - I regolamenti sulle distanze minime dai luoghi sensibili vanno applicati non solo per le nuove sale da gioco, ma anche nei trasferimenti di attività già esistenti prima dell’entrata in vigore del distanziometro. Lo ha confermato la Quinta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza che respinge l’appello presentato alla Nordest Gaming, il cui ricorso contro il Regolamento edilizio di Venezia del 2015 era già stato respinto dal Tar Veneto. La norma prevedeva per le nuove sale da gioco una distanza di almeno 500 metri dai luoghi sensibili e sulla base di questa disposizione il Comune aveva diffidato la società - che aveva trasferito da poco la sala in un altro locale - a proseguire l’attività. “Non può condividersi la distinzione - scrive il Consiglio di Stato - tra apertura di una nuova sala da giochi ed il suo mero trasferimento in altro locale, anche a distanza ridotta: se la distanza dai ‘luoghi sensibili’ costituisce una misura ragionevole ed utile per mettere un freno alla ludopatia, sarebbe del tutto illogico ammettere il superamento delle distanze in caso di trasferimento di una sala da giochi già esistente”. Ciò vale anche nel caso in cui “la presenza prima del trasferimento di una sala giochi ricada al di sotto dei discussi 500 metri”. Sulla legittimità di norme come questa, il Collegio richiama la recente pronuncia della Corte Costituzionale sulla legge regionale pugliese e ricorda che “la disposizione in esame persegue in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute»”, dunque una materia compresa nella “ cosiddetta potestà concorrente Stato-Regioni, in cui può rientrare la protezione delle fasce di consumatori psicologicamente deboli a fronte dell’offerta dei giochi in termini di prevenzione di forme di gioco compulsivo”. LL/Agipro

 

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password