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Attualità e Politica

07/02/2017 | 16:44

Giochi, Tar Veneto: “Limiti orari validi anche per attività precedenti ai regolamenti comunali”

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ROMA - Il regolamento comunale di Oderzo, che disciplina gli orari delle sale giochi e quelli di funzionamento degli apparecchi, si applica anche per i negozi in attività prima dell’entrata in vigore del provvedimento. Lo ha stabilito il Tar Veneto nella sentenza che respinge il ricorso della società Morged, che dal 2015 esercita l’attività nel comune in provincia di Treviso. Il Collegio ammette che la norma della legge regionale per il contrasto al gioco patologico può “dare adito a dubbi o perplessità”. Nel testo della Regione, a cui il regolamento di Oderzo è ispirato, è previsto che “i comuni possono individuare la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco”. Tale passaggio, secondo i giudici, “deve essere letto alla luce dell’art. 50, comma 7, del Testo unico degli enti locali, che non consente di distinguere tra i nuovi esercizi e quelli già esistenti, attribuendo al Sindaco un generale potere di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi”. La differenziazione tra sale esistenti e nuove attività “presterebbe il fianco a dubbi di disparità di trattamento e finirebbe col vanificare l’obiettivo pubblico del contrasto al gioco d’azzardo patologico perseguito dalla disciplina regionale”. Per il Collegio è inoltre insussistente la presunta violazione del principio di proporzionalità. Secondo quanto emerge dagli atti, la società ricorrente “ha esercitato per poco più di un anno la propria attività dalle ore 11 alle ore 20,30, con un orario di apertura giornaliero pari a 9 ore e 30 minuti - concludono i giudici - Il nuovo orario stabilito dal Comune prevede l’apertura dell’attività per n. 10 ore nei giorni feriali e n. 14 ore in quelli festivi: esso non può affatto dirsi sproporzionato, consentendo un orario di esercizio finanche più ampio a quello precedentemente in vigore”. LL/Agipro

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