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Attualità e Politica

17/01/2017 | 09:55

Scommesse, Cassazione boccia ricorso di un ctd: “Discriminazione del bookmaker va dimostrata”

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ROMA - Concessione statale e licenza di polizia sono indispensabili per l’attività dei centri scommesse, e in mancanza di questi occorre dimostrare che il bookmaker al quale il negozio è collegato sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara. Lo ha ribadito la Terza sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso della titolare di un centro scommesse in provincia di Salerno, collegato a un operatore estero privo di concessione. L’esercente era stata condannata dalla Corte di Appello del capoluogo per esercizio abusivo di raccolta scommesse, oltre che per la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti. “In mancanza della concessione e della licenza - ricorda la Cassazione - occorre la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le stesse o a causa di una illegittima esclusione dalle gare”. Nel caso in questione, l’esclusione non è avvenuta: la ricorrente ha sostenuto la discriminazione per effetto della clausola della cessione non onerosa della rete prevista dal bando del 2012, “ma tale discriminazione - concludono i giudici - appare nella specie irrilevante atteso che la clausola in oggetto, come detto, attiene ai bandi di gara del 2012, essendo invece la condotta contestata stata realizzata nell'anno 2011”. LL/Agipro

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