Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 28/03/2025 alle ore 15:25

Attualità e Politica

23/08/2017 | 12:03

Tar Lombardia, stop a sala giochi: “Distanziometro si applica alla nuova gestione”

facebook twitter pinterest
tar lombardia giochi

ROMA - Il subentro nella gestione di una sala giochi va considerato come nuova attività  e come tale è soggetto ad eventuali restrizioni previste dai regolamenti comunali sulla materia. Lo ha stabilito il Tar Lombardia nella sentenza che respinge il ricorso presentato da una esercente di Bedizzole, in provincia di Brescia, a cui il Comune ha negato la segnalazione certificata di inizio attività perché in contrasto con la delibera comunale del 2014 che impone per gli apparecchi da gioco 500 metri di distanza minima dai luoghi sensibili. I giudici hanno accertato che la sala, già in attività prima dell’entrata in vigore del regolamento, era stata momentaneamente chiusa e in seguito ceduta alla ricorrente. Secondo il Collegio tale passaggio di consegne va considerato come nuova attività, e la sala è dunque soggetta al distanziometro: “Non è sostenibile - si legge nella sentenza -– che vi sia stata una sostanziale prosecuzione, senza soluzione di continuità, da parte dell’odierna ricorrente della medesima attività, con la conseguenza che l’attività che ora la ricorrente intende porre in essere non può che essere considerata a tutti gli effetti come nuova installazione”. Il no del Comune, dunque, risulta “sostanzialmente legittimo”. LL/Agipro

 

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password