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Ippica & equitazione

05/05/2005 | 13:49

IPPICA, AAMS DIRAMA UNA CIRCOLARE IN MATERIA DI SCOMMESSE

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ippica aams dirama una circolare in materia di scommesse
(f.g.) Entreranno in vigore il 20 giugno alcune importanti modifiche alla regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli. I Monopoli di Stato hanno diramato in queste ore una circolare agli operatori che illustra il contenuto delle novità introdotte dal decreto interdirettoriale del 25 ottobre 2004. Eccone i tratti essenziali: Art. 2 – Il comma 2 prevede che la dichiarazione dei partenti diffusa dall’UNIRE debba contenere, per ogni singola corsa, anche la tipologia delle scommesse accettabili. Il comma 6 elenca i casi che comportano il rimborso delle scommesse. In particolare va posta attenzione al punto che prende in esame le variazioni delle distanze o pesi in cui è prevista la tolleranza indicata dai regolamenti tecnici delle nazioni in cui si svolge la corsa. Art. 3 – Il comma 2 definisce il momento in cui il cavallo è da considerare regolarmente partito: il cavallo si considera regolarmente partito solo nel caso in cui lo starter, sia nelle corse al galoppo sia nelle corse al trotto, convalidi la partenza. Pertanto nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga interrotta la corsa dalla giuria o dai commissari durante il suo svolgimento e immediatamente ripetuta, il cavallo o i cavalli che non si ripresenteranno alla partenza saranno considerati, ai fini delle scommesse, come regolarmente partiti. Nel caso in cui lo starter non convalidi la partenza e disponga la ripetizione delle fasi preliminari alla partenza stessa, gli eventuali cavalli che non si ripresenteranno saranno considerati non partenti con conseguente rimborso delle scommesse su di essi accettate. Art. 7 – Il comma 1 stabilisce che i cavalli sono considerati in rapporto di scuderia solo se il rapporto di scuderia viene considerato dai regolamenti tecnici delle nazioni presso le quali l’evento ippico si svolge. Art. 11 – Il comma 8 stabilisce che affinché possa essere effettuata una scommessa plurima il numero dei cavalli considerati partenti ai sensi dell’art. 4 deve essere almeno pari al doppio dei cavalli previsti dal tipo di plurima. Nel caso della trio, pertanto, i cavalli partenti debbono essere almeno sei. Art. 14 – Il comma 2 dà facoltà all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su proposta dell’UNIRE, di disporre la non accettazione di scommesse su un cavallo che si presenti nettamente superiore agli altri partecipanti (no-betting, come ad esempio il caso di Varenne quando partecipava alle gare). Il comma 3 precisa che la disposizione del no-betting deve ovviamente essere resa pubblica prima dell’inizio dell’accettazione delle scommesse. Art. 15 – Disciplina i casi in cui sono previsti cavalli di riserva in una corsa. In tal caso il cavallo ritirato viene rimborsato ed il cavallo di riserva subentrato è dichiarato no-betting. Tale norma consente quindi l’apertura dell’accettazione delle scommesse contestualmente alle altre corse. Art. 17 – Il comma 3 disciplina il riporto di scommesse effettuate su corse estere. In particolare dispone che il riporto possa essere conglobato con quello relativo al primo analogo evento su un ippodromo estero della stessa specialità anche diverso da quello in cui il riporto è stato generato. Art. 18 – Il comma 2 prevede che nel caso non vi siano vincitori nell’ultima corsa della giornata e la giornata successiva non sia programmata entro trenta giorni si procederà al rimborso della tipologia di scommessa senza vincitori. Il comma 4 stabilisce che le scommesse vengono rimborsate solo nel caso in cui una corsa, interrotta durante il suo svolgimento, venga disputata come ultima della giornata o venga annullata. Nel caso in cui una corsa, sia di trotto che di galoppo, dopo la convalida da parte dello starter, venga fermata ed immediatamente ripetuta tutte le scommesse effettuate restano valide anche per gli eventuali cavalli che non si ripresentino alla partenza. Art. 19 – Stabilisce che sulle corse rinviate a dopo l’ultima della giornata sia riaperta l’accettazione delle scommesse sulla base del numero dei cavalli previsti nella nuova dichiarazione dei partenti. Art. 31 - Il comma 3 stabilisce che nessuna scommessa è rimborsata anche se uno o più cavalli non dovessero ripresentarsi alla ripetizione della corsa nel caso la stessa sia stata interrotta durante il suo svolgimento e immediatamente ripetuta.

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