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Ippica & equitazione

23/07/2014 | 19:53

Ippica, Tar Lazio respinge ricorso presentato da Hippogroup e FederIppodromi su proroga contratti di gestione

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ippica tar lazio respinge ricorso presentato da hippogroup e federippodromi su proroga contratti di gestione

ROMA - Il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato da Hippogroup Roma Capannelle e FederIppodromi contro il Ministero delle Politiche Agricole (all'ex ASSI - Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico) e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla proroga dei contratti di gestione degli impianti che prevedeva una decurtazione del 50%. «La durata della convenzione, inizialmente fissata in quattro anni (fino cioè al 31 dicembre 2008), è stata poi prorogata fino al 31 dicembre 2011», ricordano i giudici. «Il Commissario ASSI, in considerazione delle difficoltà del settore ippico dovuto alla riduzione dei proventi derivanti dalla raccolta delle scommesse, ha deciso di ridurre del 50%, seppure in via provvisoria (ovvero in attesa di modificare il modello di remunerazione), la voce “corrispettivo impianti” erogato alle società che gestiscono gli ippodromi». Una decisione impugnata da Hippogroup e FederIppodromi che però, per i giudici del Tar Lazio, «non risulta affetta da vizi di illegittimità nella misura in cui» il commissario, «nell’esercizio del potere di autotutela, ha ritenuto di procedere a quella decurtazione sulla base del fatto che, oltre al considerevole ridimensionamento dei trasferimenti statali, la raccolta delle scommesse aveva subito negli ultimi anni una rilevante contrazione che non consentiva più di garantire gli importi prima corrisposti alle società di gestione degli ippodromi». Inoltre, il ministero, «ogni qualvolta ha chiesto di “prorogare” il contratto, non ha mai imposto tale scelta ma ne ha sempre rimesso la decisione alla società ricorrente la quale, seppure con riserva, ha comunque accettato di proseguire nella gestione del servizio, pur con quella decurtazione economica». Quindi, «la società ricorrente è comunque stata posta di fronte ad una scelta in esito alla quale si è comunque determinata in senso favorevole alla prosecuzione, dopo peraltro che il contratto del 2006 era comunque giunto a naturale scadenza il 31 dicembre 2011».  MSC/Agipro

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