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Lotto

15/10/2012 | 17:45

Lotto, Tar Lazio annulla gara per scontrini: accolto ricorso Poligrafico dello Stato

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lotto tar lazio annulla gara per scontrini accolto ricorso poligrafico dello stato

 

ROMA - Il decreto liberalizzazioni non può essere esteso al settore giochi, a meno che non lo indichi espressamente una norma: non è dunque possibile lanciare una gara sulla produzione di scontrini del Lotto, che deve essere riservata alla Zecca di Stato, per le esigenze statali di controllo del gioco. E' quanto ha sottolineato la seconda sezione del Tar Lazio in una sentenza breve con cui è stato accolto il ricorso dell'Istituto Poligrafico dello Stato. La Zecca chiedeva di annullare la gara per la fornitura di scontrini del Lotto lanciata da Lottomatica: un bando del valore biennale a base d'asta di 27 milioni di euro e 13 milioni e mezzo per l'eventuale rinnovo contrattuale.

Secondo l'Istituto Poligrafico, Lottomatica avrebbe violato l'obbligo di fornirsi esclusivamente presso la Zecca della Stato per gli scontrini. Non si sarebbe verificata, inoltre, la condizione prevista dalla Convenzione tra le parti secondo la quale era possibile recedere qualora la produzione e la fornitura degli scontrini non fosse più riservata alla Zecca.

La Convenzione Lottomatica-Poligrafico "è stata stipulata – si legge nella sentenza - sull'assunto che, per quanto riguarda la stampa degli scontrini del gioco del lotto automatizzato, esista una riserva ex lege di tale fornitura all'Istituto ricorrente". Un assunto rafforzato da norme "che si fondano sull'esigenza di far eseguire all'interno del settore pubblico la produzione degli scontrini, al fine di agevolare i necessari controlli dello Stato, il quale è, al tempo stesso, il debitore delle vincite".

Lottomatica ha risolto il contratto con la Zecca e avviato la nuova gara ritenendo che la riserva sia venuta meno dopo le liberalizzazioni introdotte a inizio anno, ma - si legge ancora nella sentenza - è "al legislatore, e non al concessionario, che spetta di valutare se, ad esempio per l'evoluzione tecnica, le esigenze di tutela della pubblica fede possano essere assicurate con modalità diverse dalla riserva della produzione allo Stato ovvero all'organismo dallo stesso individuato a tal fine". SA/Agipro

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