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Poker & Casinò

15/10/2004 | 18:14

ENADA 2004: CASINO' ON LINE, LEGGE ITALIANA LACUNOSA

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(c.r.) Giurisdizione italiana e casinò on line. Nella seconda giornata della 32a edizione di Enada 2004 si è tenuto un incontro mirante a definire i confini del fenomeno dei casinò on line, da molti ritenuti pericolosi concorrenti per i nuovi apparecchi comma 6. “Non esiste ad oggi una giurisdizione definita in materia – ha dichiarato l’Avv. Generoso Bloise, relatore dell’incontro – così come non esiste una definizione di casinò on line, che potremmo definire un luogo virtuale raggiungibile tramite Internet, ma fisicamente localizzato in un server posto solitamente in un paese extracomunitario. Il problema che si pone a riguardo è relativo alla punibilità dei tre soggetti che partecipano alla condotta del gioco on line: il gestore del casinò, il tenitore del pubblico esercizio ed infine il giocatore. La legislazione del gioco in Italia a tal riguardo è lacunosa, in quanto risale al 1930, quando – per ovvie ragioni – il gioco on line era un fenomeno sconosciuto. La legge 23 dicembre 1993 n. 547, riguardante modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica, elenca i reati che possono essere compiuti con le nuove tecnologie, ma non è che un primo passo per la regolamentazione di un settore ancora da definire. In Italia – prosegue l’Avv. Boise - è punibile penalmente chiunque tenga un gioco d’azzardo ‘in un luogo pubblico, aperto al pubblico o in circoli privati’ (art. 718 c.p.). Altresì, l’art. 721 c.p. definisce come casa da gioco ‘i luoghi di convegno destinati al gioco d’azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del gioco è sotto qualsiasi forma dissimulato’. Il principio di territorialità prevede che un reato possa essere perseguito solo se scommesso in Italia, ma l’art. 6 c.p. afferma anche che il reato si considera scommesso se l’azione è compiuta in tutto o in parte in Italia, dando vita al principio di ubiquità. Il gioco – prosegue l’Avv. Bloise – si svolge infatti in Italia poiché l’elaborazione dei dati avviene in tempo reale, ma a seguito delle scelte del giocatore sul sito, che interagisce con il software e dunque, prendendo parte attivamente ad una condotta proibita, è da ritenersi colpevole. L’art. 718 c.p. prevede infatti una responsabilità oggettiva derivante da mera condotta, ma ciò è in contrasto con l’art. 27 della Costituzione, nel quale si afferma che la responsabilità penale è soggettiva. Di qui la necessità di avere quanto prima una giurisdizione unitaria e completa sul gioco d’azzardo e sui casinò on line. Lo stesso esercente – conclude Bloise - secondo l’art. 40 c.p. ha l’obbligo giuridico di evitare la commissione di un reato per gioco d’azzardo nel proprio locale. Attualmente, è la Polizia Postale deputata al controllo dei casinò on line”.

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