ROMA - Il Tar Emilia-Romagna ha respinto il ricorso del titolare di un bar di Reggio Emilia contro i provvedimenti comunali che avevano disposto lo stop a cinque slot installate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, con sanzioni per complessivi 45mila euro (9mila euro ad apparecchio). Secondo i giudici, la sostituzione degli apparecchi costituisce una “nuova installazione”, vietata dalla normativa regionale sul contrasto alla ludopatia.

La vicenda risale al gennaio 2024, quando la Polizia locale aveva contestato la presenza di cinque apparecchi Awp in un esercizio di via Vertoiba, disponendo l'apposizione dei sigilli e una sanzione di 9mila euro per ciascuna slot. Gli apparecchi erano stati collegati il 29 settembre 2023 alla rete di un nuovo concessionario, in sostituzione del precedente.

Il titolare del bar aveva contestato i provvedimenti sostenendo che non si trattasse di una nuova installazione, poiché il contratto con il primo concessionario risaliva al 2014, prima dell'entrata in vigore delle restrizioni regionali. Come ricostruito nella sentenza, il ricorrente aveva rilevato di essere subentrato nella gestione dell'attività, la cui precedente titolare aveva stipulato contratti con i due concessionari, collegando però i cinque apparecchi soltanto alla rete del primo. Dopo la cessione dell'azienda, il nuovo titolare aveva quindi provveduto alla sostituzione del concessionario, in forza del contratto già esistente dal 3 luglio 2014.

Secondo il ricorrente, il Comune di Reggio Emilia "non ha correttamente istruito il procedimento", non avendo considerato che gli apparecchi erano stati collegati al primo operatore sulla base di un accordo precedente alle restrizioni. Il titolare aveva inoltre contestato l'interpretazione della normativa regionale che equipara alla nuova installazione anche il collegamento degli apparecchi a una rete telematica, sollevando dubbi di "legittimità costituzionale" sulle disposizioni che limitano il rinnovo o la sostituzione dei contratti con i concessionari. Di diverso avviso il Comune, che aveva verificato la sostituzione degli apparecchi anche attraverso un confronto con l'Ufficio Monopoli dell'Emilia-Romagna. La Regione aveva inoltre evidenziato che il passaggio da un concessionario a un altro comporta la rimozione delle slot esistenti e la loro sostituzione fisica con nuovi apparecchi, successivamente collegati alla rete del nuovo concessionario.

La normativa regionale vieta infatti la nuova installazione di apparecchi da gioco nei locali situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili (distanza calcolata secondo il percorso pedonale più breve) e equipara a nuova installazione il "rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi" e "la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere".

Per il Tar, tuttavia, è decisivo il fatto che "i cinque apparecchi oggetto del verbale di accertamento, sono nuovi e diversi rispetto a quelli precedentemente installati", come dimostrano i differenti numeri identificativi. Di conseguenza, sottolineano i giudici, "non è conferente al caso di specie" stabilire se il cambio di concessionario o il collegamento alla rete telematica possano essere equiparati a una nuova installazione, perché "la situazione concreta è riconducibile all'ipotesi primaria stabilita dalla Legge regionale di nuova installazione di apparecchi". Il Tribunale ha quindi ritenuto infondate anche le contestazioni relative al subentro nei contratti e alla legittimità costituzionale della normativa, giudicando tali argomenti irrilevanti rispetto all'effettiva sostituzione delle slot.

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