ROMA - Il mancato rispetto delle distanze dai luoghi sensibili non può essere utilizzato come criterio per negare o revocare una licenza di autorizzazione per slot machine se non sono specificati la distanza effettiva dalla sala da gioco, i criteri di misurazione delle distanze e quali siano i luoghi sensibili coinvolti. Lo ha affermato il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso del gestore di una tabaccheria con slot machine di Cave (in Provincia di Roma) contro il provvedimento di rimozione degli apparecchi, rilasciato dalla Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini.
Come si legge nella sentenza, l'amministrazione si era limitata a indicare che la tabaccheria si trovava a meno di 250 metri di distanza da alcuni luoghi sensibili, al di sotto del limite minimo stabilito dalla Legge Regionale del Lazio del 2013 di contrasto al gioco patologico. La Comunità Montana ha fornito dati ulteriori nel corso del giudizio amministrativo ma queste motivazioni arrivate successivamente non possono rendere valido, secondo i giudici, il provvedimento di rimozione delle slot machine. La misura è stata quindi annullata ma la Comunità Montana potrà comunque riesaminare la vicenda e adottare un nuovo provvedimento, rispettando però i requisiti indicati dalla sentenza.
Il Tar ha però respinto il secondo motivo di ricorso del gestore della tabaccheria, secondo cui l'acquisto dell'attività nel febbraio 2026, con le slot machine già installate dal 2009, era sufficiente a escludere l'applicazione delle distanze minime attraverso la sola presentazione di una Segnalazione certificata d'inizio attività (Scia) per subentro di attività.
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