ROMA - Il Consiglio di Stato interviene nuovamente sulla disciplina dell’Albo dei Punti vendita ricariche (Pvr). Con diverse sentenze, la Sesta Sezione ha respinto gli appelli dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermando l’impossibilità di applicare immediatamente le nuove disposizioni ai concessionari in regime di proroga tecnica e agli esercenti a questi collegati. I giudici hanno inoltre accolto le censure relative al divieto di collocare i Pvr nei circoli privati e nei locali delle associazioni titolari di autorizzazione di sicurezza, annullando la relativa disposizione della determina Adm del 25 ottobre 2024. Resta invece valido il limite di 100 euro settimanali per le ricariche in contanti e con strumenti non pienamente tracciabili.

Le decisioni affrontano anche il rapporto tra l’istituzione dell’Albo e il più ampio riordino del settore previsto dalla legge delega n. 111/2023. L’articolo 15 della norma affida al Governo il compito di riordinare le disposizioni in materia di giochi pubblici, mantenendo il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio. Tra i criteri direttivi, indica espressamente il “riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici”, con l’obiettivo della “razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco” e della progressiva concentrazione della raccolta in ambienti sicuri e controllati. Proprio su questo punto si è concentrata una delle contestazioni di Adm. Secondo l’Agenzia, l’Albo Pvr non rappresenta lo strumento destinato a razionalizzare la rete fisica, funzione che spetta invece al complessivo riordino previsto dalla legge delega. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che il Tar aveva richiamato erroneamente l’articolo 2 della legge delega, anziché l’articolo 15, comma 2, lettera c). Si tratta tuttavia, precisa il Collegio, di “un mero errore materiale” che non incide sull’esito del giudizio.

La precisazione non modifica quindi la conclusione sull’impossibilità di applicare immediatamente le nuove regole ai concessionari in proroga tecnica. Per i giudici, l’introduzione dell’Albo e dei relativi requisiti può incidere sulla composizione della rete degli esercenti collegati alle concessioni e, di conseguenza, sull’organizzazione dell’attività e sugli equilibri dei rapporti concessori in essere.

Il Consiglio di Stato ha confermato le ragioni alla base delle pronunce del Tar Lazio, che aveva accolto i ricorsi rilevando l’assenza di un regime transitorio. Secondo i giudici, l’introduzione delle nuove regole può incidere sull’organizzazione della rete dei punti vendita e sull’equilibrio economico dei rapporti concessori. Non è sufficiente, in senso contrario, richiamare il numero dei Pvr già iscritti all’Albo: questo dato, da solo, non dimostra che la nuova disciplina sia priva di effetti sulla rete e sugli operatori.

Nelle sentenze si ribadisce inoltre, la legittimità del limite di 100 euro settimanali per le ricariche effettuate in contanti o attraverso strumenti non idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. I giudici hanno respinto le contestazioni degli operatori, chiarendo che la misura non è principalmente riconducibile alla prevenzione del riciclaggio, ma alla tutela della salute e dei giocatori più vulnerabili.

Il Collegio richiama, a questo proposito, proprio i principi e i criteri direttivi della legge delega, che prevede l’introduzione di misure tecniche e normative per garantire la tutela dei soggetti più vulnerabili e prevenire i disturbi da gioco e il gioco minorile. Anche se la delega non menziona espressamente limiti alle ricariche dei conti online, secondo i giudici la previsione introdotta dal legislatore delegato è coerente con le finalità indicate dal Parlamento. “La regola intende, piuttosto, presidiare la tutela della salute”, si legge nella motivazione.

Accolte, invece, le censure contro il divieto introdotto dalla determina Adm, che impediva di collocare i Pvr “in circoli privati o locali di associazioni, anche se titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 86 del Testo unico di pubblica sicurezza”. Secondo il Consiglio di Stato, l’articolo 13 del decreto legislativo di riordino del settore online individua tra i soggetti che possono svolgere l’attività di Pvr quelli titolari di autorizzazione, senza prevedere un’esclusione generalizzata per circoli e associazioni.

Adm ha quindi introdotto un divieto non contemplato dalla norma primaria e non giustificato dai poteri attribuiti all’Agenzia per la gestione dell’Albo. “La legittima esigenza di consentire controlli e, in generale, di assicurare il rispetto del complesso delle disposizioni che regolano l’attività del gioco non può essere perseguito mediante l’apposizione di un divieto che comprima in modo assoluto la libertà di iniziativa economica”, scrivono i giudici. Resta ferma la possibilità per l’Amministrazione di predisporre misure di controllo idonee a garantire il rispetto della disciplina anche nei locali dei circoli e delle associazioni.

Le pronunce confermano infine la legittimità degli altri aspetti della disciplina contestati, tra cui i requisiti autorizzativi, le disposizioni sui rapporti contrattuali tra concessionari e Pvr e le indicazioni contenute nelle Faq dell’Agenzia, considerate chiarimenti interpretativi e non modifiche della determina.

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