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Attualità e Politica

18/02/2025 | 14:21

Gioco online, il Consiglio di Stato invita il Mef a modificare il decreto ministeriale sulla revoca e decadenza delle concessioni

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Gioco online il Consiglio di Stato invita il Mef a modificare il decreto ministeriale sulla revoca e decadenza delle concessioni

ROMA – Il Consiglio di Stato ha invitato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a modificare lo schema di decreto ministeriale sulle modalità di revoca o di decadenza delle concessioni del gioco online. Si tratta di uno dei decreti attuativi della riforma del settore. Nel parere espresso, i giudici di Palazzo Spada sottolineano la necessità di “un riesame complessivo del testo e a un suo adeguamento dal punto di vista formale”. In linea generale il provvedimento “si presta in più punti – spiega il Collegio – ad essere riformulato al fine di assicurare la coerenza e la chiarezza delle relative previsioni. Ciò non solo con riguardo alla costruzione del testo e alla formulazione di singole disposizioni, ma anche con riferimento al contenuto sostanziale di alcuni articoli”. 

Sulla questione dei risarcimenti degli eventuali danni subiti dallo Stato, per esempio, i giudici ritengono opportuno semplificare l'indicazione dei danni e chiarire meglio, nel testo, che all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli “spetta prioritariamente provvedere al ristoro dei danni subiti dallo Stato”. Inoltre il Consiglio di Stato invita il Mef a “valutare l’opportunità di prevedere la stipula di una 'polizza fideiussoria a prima richiesta' piuttosto che di una semplice polizza fideiussoria, in modo da poter ottenere in via automatica e immediata i risarcimenti e i rimborsi spettanti da parte del concessionario”. Il Fondo di riserva da utilizzare per i rimborsi dei titolari di conti di gioco è inoltre ritenuto insufficiente per salvaguardare in maniera efficace gli interessi dei giocatori. Il Collegio è intervenuto anche sui tempi delle proroghe prima di arrivare alla revoca o decadenza delle concessioni: “Appare preferibile – si legge nel parere – indicare un unico termine iniziale, pari in ipotesi a 60 giorni, con la possibilità di proroga, su istanza di parte, per ulteriori 60 giorni nel caso di oggettive difficoltà a rimuovere le cause che determinerebbero l’adozione del provvedimento di decadenza o revoca”. Nel caso in cui fosse dimostrata la buona volontà di collaborazione del concessionario, “potrebbe essere valutata anche la possibilità di concedere una seconda proroga di pari durata, fino a raggiungere l’ipotizzato massimo di 180 giorni”.

DVA/Agipro

Foto credits Sailko CC BY 3.0

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