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Attualità e Politica

11/09/2017 | 10:44

Scommesse: l'avviso sull'imposta unica non vale per l'Irpef

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Scommesse imposta Irpef

ROMA -  In tema di attività di raccolta scommesse, è illegittimo l'accertamento ai fini delle imposte sui redditi in materia di accertamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, in caso di cessazione dell'attività d'impresa e di sequestro dei terminali di gioco: sono queste le conclusioni della Commissione tributaria della Puglia che, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, ha rigettato l'appello proposto dalla direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bari, condannandola alla rifusione delle spese. La vicenda giudiziaria scaturiva da un avviso di accertamento per l'anno 2009 avente a oggetto un maggior reddito d'impresa ai fini Irpef contestato al gestore di un'attività di raccolta di scommesse: è previsto, infatti, che l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza comunichino alle Entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell'imposta unica, in modo che gli uffici del Fisco possano procedere agli accertamenti di propria spettanza. A parere dei giudici di secondo grado, tuttavia, in questi casi non vi può essere alcun automatismo tra le due fattispecie di accertamento. Pertanto, nella difesa contro l'atto notificato ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, il contribuente ha piena facoltà di addurre fatti e documenti finalizzati a superare la presunzione semplice introdotta dalla legge di Stabilità.   Nel caso specifico, posto che la stessa Agenzia delle Entrate non aveva in alcun modo contestato che la presunzione debba considerarsi semplice e non assoluta, il contribuente ha dimostrato che nel periodo d'imposta oggetto di accertamento aveva subìto il sequestro delle apparecchiature che costituivano le immobilizzazioni materiali attraverso le quali veniva esercitata l'attività, e che pertanto aveva cessato l'attività d'impresa. Per questo motivo, i giudici della Commissione, confermando quanto già stabilito nella sentenza di primo grado, hanno ribadito che in assenza di altri elementi a supporto dell'accertamento operato dall'ufficio, le motivazioni addotte dal contribuente risultavano idonee a dimostrare che nel periodo d'imposta non fosse stata svolta l'attività di raccolta di scommesse o, comunque, una qualsiasi attività d'impresa da parte dell'azienda. Pertanto, le maggiori imposte accertate risultavano non dovute. RED/Agipro

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