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Ultimo aggiornamento il 03/03/2025 alle ore 20:33

Attualità e Politica

03/03/2025 | 13:42

Tar Campania nega apertura di una sala scommesse in provincia di Napoli: chiesa e scuola troppo vicine

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Tar Campania nega apertura di una sala scommesse in provincia di Napoli: chiesa e scuola troppo vicine

ROMA - Semaforo rosso per una sala slot a Crispano, in provincia di Napoli. Lo ha deciso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona) con una sentenza pubblicata questa mattina. Il Collegio respinge il ricorso di una società operante nel settore gioco, negandole l’apertura di una sala scommesse e videolottery principalmente per il mancato rispetto delle distanze minime da luoghi sensibili, nella fattispecie una chiesa e una scuola elementare. 

La questione fa rifermento al ricorso presentato dalla società ricorrente nei confronti del Comune di Crispano per “l'annullamento della nota del 19 marzo 2023, avente ad oggetto: Archiviazione negativa dell’istanza di autorizzazione attività di sale scommesse e VLT per irricevibilità e inammissibilità”. La società, infatti, affermava di essere in possesso delle licenze necessarie per l’esercizio dell’attività, ottenute ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e di aver comunicato in maniere regolare il subentro in un’attività preesistente tramite una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Inoltre, la ricorrente sosteneva l’illegittimità del provvedimento anche in merito ai limiti della distanza da luoghi sensibili – una scuola elementare e una chiesa - di meno di 250 metri, poiché deduceva che: “il semplice trasferimento di titolarità delle attività regolate dalla legge, già legittimamente autorizzate alla data di entrata in vigore della stessa, non costituiva nuova apertura”. Tuttavia, l’amministrazione comunale sottolineava la mancanza di continuità con le precedenti SCIA, difatti si legge ancora nel documento che la SCIA di cui si chiedeva voltura aveva ad “oggetto una comunicazione di subingresso a un esercizio di vicinato e non un’agenzia di raccolta scommesse con sala slot”.  

Il Tar Campania, preso atto di quanto premesso, ha confermato il provvedimento del Comune ritenendolo plurimotivato e fondato su più ragioni ammissibili. Oltre ad aver evidenziato che la società ricorrente non ha motivato in maniera adeguata l’assenza di continuità tra le SCIA pregresse, il Tribunale Amministrativo della Campania ha sostenuto la principale causa che consolida il rigetto del ricorso: ovvero il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili, così come previsto da normativa regionale.

FRP/Agipro

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