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Attualità e Politica

30/12/2020 | 14:47

Giochi, Tar Lombardia: "Sì al distanziometro regionale contro l'incremento della ludopatia"

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ROMA - Via libera al "distanziometro" previsto dalla legge regionale contro la ludopatia per gli apparecchi da gioco. Così il Tar Lombardia nella sentenza che respinge il ricorso di un esercente di Cantello (VA) titolare di una sala videolottery. Nel 2015, dopo un controllo della polizia locale, il Comune aveva revocato la licenza per l'attività sulla base della norma introdotta nel 2014, che dispone almeno 500 metri di distanza tra apparecchi da gioco e luoghi sensibili come scuole e chiese. La sala in questione era risultata eccessivamente vicina a un asilo nido e a un oratorio. «Nelle materie della tutela della salute e del governo del territorio - scrivono i giudici - le Regioni possono stabilire livelli più elevati rispetto a quelli essenziali di tutela fissati dalla legislazione statale, al fine di evitare l’apertura delle sale da gioco in prossimità di determinati luoghi ad elevato rischio di favoreggiamento della dipendenza dal gioco». Il Tar sottolinea che la legge regionale «ha esaustivamente esplicitato» le ragioni che hanno portato all'introduzione del distanziometro: tra queste, «l’eccessivo incremento del fenomeno patologico delle ludopatie» e l'incremento dell'offerta di gioco e la sua «ampia diffusione in particolari categorie», come le casalinghe e i pensionati. «A fronte del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza - continua il Collegio - la previsione di distanze minime dai luoghi sensibili comporta un ragionevole sacrificio delle ragioni imprenditoriali dei gestori delle sale da gioco». I giudici hanno infine giudicato legittimo anche il criterio di calcolo delle distanze del Comune di Cantello, basato su una misurazione in linea d'aria e non sul percorso pedonale più breve. «È rimesso alla discrezionalità regolamentare dei singoli Comuni, in base alle caratteristiche morfologiche del territorio e alle specifiche esigenze della viabilità, l’individuazione di un ragionevole ed effettivo criterio di misurazione della distanza». In ogni caso, conclude il Tar, «il parametro della proporzionalità deve senz’altro ritenersi rispettato, in quanto l’esercizio dell’attività di impresa non risulta affatto precluso nell’ambito del territorio comunale». LL/Agipro

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