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Ultimo aggiornamento il 07/09/2024 alle ore 20:43

Attualità e Politica

04/01/2024 | 12:20

Giochi, Tar Sicilia conferma sanzione a una sala di Enna: nel locale scoperti apparecchi che consentivano l'accesso a siti illegali

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Giochi Tar Sicilia conferma sanzione a una sala di Enna nel locale scoperti apparecchi che consentivano l'accesso a siti illegali

ROMA – Mettere a disposizione apparecchi che consentono ai clienti “libero e incontrollato accesso alla rete internet” non può essere in alcun modo tollerato dalla legge. A scriverlo, riporta Agipronews, è il Tar della Sicilia, sezione di Catania, che ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala giochi di Enna. All'esercente era stata sospesa la licenza per trenta giorni a seguito di alcuni controlli della Questura locale. Nei locali, infatti, era stato trovato nel 2020 un personal computer attraverso il quale i clienti potevano accedere a delle piattaforme di gioco illegali utilizzando “chiavi d’accesso, codice utente e password”. A seguito del ritrovamento, l’apparecchio era stato sequestrato e il Questore aveva disposto la sanzione. La parte ricorrenteha contestato il provvedimento facendo appello all’arbitrarietà della decisione presa dall’Amministrazione, priva del “bilanciamento tra gli interessi privati e la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico” e contenente motivazioni “espresse in forma generica”; inoltre, secondo la tesi del ricorso, “il cliente aveva arbitrariamente sbloccato il personal computer, collegandosi alla piattaforma telematica di propria iniziativa”, circostanza che dovrebbe allontanare dalla parte ricorrente ogni “negligenza o imprudenza”, in quanto “l’interessato si era limitato ad installare un semplice personal computer-prenotatore che era stato manomesso dal cliente”. Il Tribunale Amministrativo ha respinto queste motivazioni, giudicandole infondate e basando la propria decisione sul rapporto del Ministero dell’Interno, dal quale emerge che “le licenze di polizia sono personali, sicché qualunque responsabilità in ordine alla conduzione dell'attività sottoposta a licenza ricade sempre sulla persona fisica, anche quando quest'ultima operi in nome e per conto di una società”. La sentenza ribadisce, inoltre, che “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni di legge e amministrative è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale”. 
GF/Agipro

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