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Attualità e Politica

26/09/2023 | 15:40

Casinò di Venezia, Consiglio di Stato nega diritto a finanziamenti pubblici per ripianare le perdite: la società non costituisce organismo di diritto pubblico

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Casinò di Venezia Consiglio di Stato nega diritto a finanziamenti pubblici per ripianare le perdite: la società non costituisce organismo di diritto pubblico

ROMA – Il Casinò di Venezia “non costituisce organismo di diritto pubblico” e “non ha, per Statuto, il diritto al ripiano di eventuali perdite mediante il ricorso stabile a finanziamenti pubblici”. E' quanto stabilito dal Consiglio di Stato, spiegando che la società che gestisce il casinò “ svolge attività eminentemente commerciale”. I giudici della Quinta Sezione si sono pronunciati sulla questione in occasione dell'appello presentato da una coperativa che ha partecipato alla procedura per l'affidamento dei servizi di pulizia, procedura che, come spiegato dallo stesso casinò, viene “posta in essere dal Casinò di Venezia nell’ambito della propria libertà contrattuale e autonomia privata con riserva di modifica, sospensione o annullamento della procedura di selezione intrapresa e del presente invito e ciò senza particolare formalità, trovando applicazione la disciplina del diritto privato”. Proprio la società aveva specificato nella stessa lettera di svolgere “attività imprenditoriale” e di non essere “qualificabile come amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto appaltatore ai sensi del codice dei contratti”. Nel regolamento della procedura la società “ha omesso di indicare il valore dell’appalto” oltre a specificare “riservarsi di selezionare i concorrenti a proprio insindacabile giudizio”. Una procedura che quindi, a stessa ammissione del casinò, è assimilabile al diritto privato. In un comunicato emesso dal Consiglio di Stato si legge inoltre che “la particolare disciplina della Casa da Gioco, risalente al 1936, non contrasta con quella dell'Unione europea in materia di concorrenza e monopoli, perché tende a regolare il fenomeno del gioco d'azzardo in relazione alle esigenze di tutela dell'ordine pubblico e dei flussi finanziari generati dalle attività di gioco e scommessa, senza trasformarsi nell'esercizio di una pubblica funzione”.

GM/Agipro

Foto credits Sailko CC BY 3.0

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