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Attualità e Politica

17/12/2021 | 11:34

Giocatore vs concessionario, Cassano (European School of Economics): “Gruppi su Telegram per consigliare scommesse su quote sbagliate e eventi già conclusi”

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ROMA - Scommesse su eventi chiusi, errore di quota, pagamento di una giocata dopo lo smarrimento del ticket, obblighi informativi dei concessionari delle lotterie istantanee. Quattro questioni “calde” sul tavolo nel rapporto tra consumatore e operatore, di cui si è discusso questa mattina durante “Gli Stati generali del diritto di Internet” in corso alla Luiss, a Roma. Che succede se un giocatore piazza una scommessa su un evento già concluso? Un “incidente” che può capitare quando il concessionario non ha “chiuso” l’evento per ragioni tecniche o per il fuso orario. «I tribunali di Nola, Napoli e Trieste se ne sono occupati di recente. C’è di fondo una nullità del contratto di scommessa. Se un giocatore agisce in giudizio chiedendo il pagamento di una scommessa su un evento chiuso, va addirittura incontro alla fattispecie della lite temeraria». Lo ha detto Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano alla European School of Economics. Poi c’è il caso dell’errore di quota, su cui hanno deciso di recente – tra le altre - le corti di Roma, Firenze, Monza. Se il concessionario, per un errore materiale, accetta giocate a quota 265 invece di 2,65, cosa accade? Secondo Cassano, «lo scommettitore gioca, forse non c’è caso di nullità ma è possibile l’annullabilità. L’osservazione che dobbiamo fare è che ci si avvicina alla giustizia anche quando non c’è alcuna possibilità di avere ragione. E poi c’è un sottobosco di esperti, informatici, addetti ai lavori che persino su servizi di messaggistica come Telegram vendono informazioni su quote sbagliate o palinsesti ancora aperti per eventi già disputati. E ogni volta che i giocatori vanno in giudizio per chiedere il pagamento di scommesse piazzate su quote sbagliate, emerge che hanno fatto decine di puntate, direttamente o attraverso i propri familiari. Quindi, esiste chiaramente un’organizzazione, che può far ipotizzare addirittura l’associazione a delinquere finalizzata alla truffa».  Accanto a situazioni come queste, tipiche del gioco online, esistono fattispecie anche nel settore retail. «E’ il caso – ha ricordato Cassano - dello smarrimento del biglietto. I giocatori chiedono il pagamento della scommessa, senza avere il titolo in mano perché lo hanno perduto. Ma se nei concorsi pronostici esiste una matrice detenuta dal concessionario, nelle scommesse occorre necessariamente il ticket. Quindi non è possibile procedere al pagamento. I fondi non incassati dai giocatori finiscono poi in un apposito fondo erariale«. Infine, Cassano ha ricordato gli obblighi informativi destinati ai giocatori delle lotterie istantanee. Cosa accade quando sui tagliandi non sono indicate le possibilità di vincita, come è previsto dal decreto Balduzzi? La Cassazione – conclude – «ha chiarito che la regola non riguarda il rapporto contrattuale tra concessionario e giocatore ma piuttosto la buona condotta dell’operatore e il rispetto degli obblighi convenzionali e delle norme. Il rapporto tra concessionario e giocatore è invece regolato dal codice civile, come è sempre stato».

NT/Agipro

Foto Credits Flickr Japanexperterna.se CC BY-SA 2.0

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