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Ultimo aggiornamento il 07/09/2024 alle ore 20:43

Attualità e Politica

18/07/2024 | 16:07

Giochi, Tar Lazio boccia delibera Roma Capitale: distanziometro non si applica in caso di cambio di titolarità del negozio

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Giochi Tar Lazio boccia delibera Roma Capitale: distanziometro non si applica in caso di cambio di titolarità del negozio

ROMA – Le restrizioni adottate dal Comune di Roma in materia di giochi sono applicabili solo alle nuove aperture, non nei casi di trasferimento della titolarità dell’esercizio. E’ quanto stabilito dal Tar Lazio, che ha accolto il ricorso del titolare di un esercizio commerciale di Roma, a cui il Comune aveva vietato la prosecuzione dell’attività di installazione di apparecchi da intrattenimento. Gli apparecchi erano all’interno di una tabaccheria acquisita dalla ricorrente, troppo vicina a una parrocchia. La misura era stata adottata perché il locale si trovava ad una distanza inferiore a 500 metri da un luogo sensibile, limite stabilito dal regolamento delle sale gioco adottato dal Comune con una delibera del 2017, modificata successivamente nel 2019.

LA DECISIONE – Secondo i Giudici la delibera comunale è illegittima e in contrasto con la legge regionale del 2013. Questa stabilisce una distanza minima di 250 metri, da applicare in caso di apertura di nuove sale gioco, e autorizza i Comuni ad introdurre “ulteriori limitazioni”. Ma la delibera comunale, rispetto alla legge regionale, amplia l’ambito applicativo della restrizione, includendo anche l’ipotesi di “cambio di titolarità dell’attività”, come in questo caso. Secondo il Collegio, invece, le ulteriori restrizioni legittimamente adottate dal Comune sono applicabili solo in caso di nuove aperture, ma non nei casi di trasferimento della titolarità dell’esercizio. Se così non fosse si rischierebbe “un’eccessiva compressione alla libera iniziativa economica del privato, intervenendo anche nei confronti di esercizi in corso e comprimendo le possibilità di esplicazione dell’attività economica”. La delibera di Roma Capitale è dunque illegittima e passibile di disapplicazione, per contrasto con la fonte normativa superiore (la legge regionale del 2013). Per questo motivo il ricorso è stato accolto.

GL/Agipro

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