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27/07/2023 | 11:50

Giochi, Tar Lazio respinge nuovo ricorso di concessionario: negata richiesta di risarcimento da Adm e Mef

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Giochi Tar Lazio respinge nuovo ricorso di concessionario: negata richiesta di risarcimento da Adm e Mef

ROMA – Il Tar del Lazio si è espresso nuovamente sul caso di B Plus che, in passato, aveva chiesto un'azione risarcitoria da parte di Adm e Mef e “un'azione per rimediare alla presunta eccessiva onerosità sopravvenuta del rapporto”. Il tribunale regionale, con una sentenza non definitiva del 2021, aveva sospeso la decisione in attesa che la Corte di Giustizia Europea si pronunciasse su un caso simile. In particolare, l'azione risarcitoria riguardava “l’asserita violazione del legittimo affidamento in relazione all’introduzione delle vlt online” e “la violazione del legittimo affidamento in relazione all’innalzamento del Preu sulle vlt”, ma “essendo riferita ad un segmento temporale più limitato e relativa all’innalzamento del PREU al 4,5%, il Collegio non ha ritenuto che il giudicato coprisse l’intera pretesa risarcitoria fatta valere nel presente giudizio”. Esaminata la pronuncia della Corte di Giustizia, si legge nella nuova sentenza, il Collegio “ritiene che nella fattispecie non sia ravvisabile alcuna violazione ingiustificata del principio di legittimo affidamento addebitabile all'Amministrazione, risultando prive di pregio le argomentazioni svolte dalla ricorrente in ordine all’affidamento sulla stabilità del prelievo tributario e sulle possibilità di installazione delle VLT sul territorio nazionale”. Per quanto riguarda il prelievo tributario sui nuovi apparecchi, i giudici specificano che dal 2009 “era stata espressamente contemplata la possibilità di definire aliquote di imposta via via crescenti in ragione del superamento della fase di avvio e della maggiore diffusione degli apparecchi vlt ed in considerazione del conseguente incremento degli introiti per i concessionari”. L'aumento dell'aliquota del Preu sulla raccolta da vlt si è quindi “realizzato progressivamente e conformemente a tale previsione normativa una volta decorsi i primi tre anni dall’avvio dei sistemi in questione”. La norma invocata dal concessionario “non stabilisce una percentuale massima del prelievo fiscale ma lo rende modulabile nel tempo per favorire l’avvio dei nuovi sistemi. Non è ravvisabile alcun profilo di imprevedibilità ed irragionevolezza nell’adeguamento della tassazione ai livelli crescenti della raccolta”. Inoltre, in questo caso “non si tratta dell’introduzione di un prelievo straordinario una tantum determinato da particolari esigenze di bilancio ma del mero adeguamento annuale del livello del prelievo fiscale, il cui aumento è stato spalmato su un arco temporale di 12 anni”. L'aumento dell'aliquota del Preu sulla raccolta da vlt “risulta coerente con l’obiettivo di scoraggiare l’infiltrazione delle organizzazioni criminali nel settore particolarmente lucroso dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco”.

GM/Agipro

Foto credits wp paarz/Flickr CC BY-SA 2.0

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