Attualità e Politica
15/04/2025 | 16:55
15/04/2025 | 16:55
ROMA – La normativa provinciale e comunale di Trento sulle sale da gioco è proporzionata tra rispetto della libertà d'iniziativa economica e tutela della salute e non determina nessun “effetto espulsivo”. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, con una sentenza, ha confermato la rimozione degli apparecchi da gioco in un esercizio di Trento per il mancato rispetto della distanza minima da un liceo artistico, considerato luogo sensibile.
Il gestore dell'attività aveva fatto ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento contro il provvedimento del Comune, di luglio 2023, che ordinava la rimozione degli apparecchi da intrattenimento per violazione del distanziometro. Il Tribunale aveva respinto il ricorso il 28 maggio 2024. Il titolare si è quindi rivolto al Consiglio di Stato, richiamandosi al rispetto della libertà d'iniziativa economica, secondo la Costituzione italiana e il diritto europeo, e a “mancanza d'istruttoria e motivazione”. Il 9 gennaio, l'appellante aveva inoltre chiesto il rinvio del giudizio per la notizia della “pubblicazione del bando per la realizzazione del nuovo liceo artistico di Trento, con conseguente spostamento, in altra via cittadina e a distanza superiore da quella prevista dalla legge” del luogo sensibile.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, i motivi dell'appello non possono “in alcun modo – si legge nella sentenza – condurre all’accoglimento del ricorso di primo grado e all’annullamento dell’ordine di rimozione degli apparecchi da gioco in esame”. Non influisce nemmeno la scelta del Comune di Trento di utilizzare il criterio “del 'raggio in linea retta' (o 'in linea d’aria') per il calcolo della distanza dai punti sensibili” invece “di quello corrispondente al 'percorso pedonale'”. Inoltre, il Collegio ha ricordato come, in base alla legge provinciale del 2015, gli apparecchi che si trovavano al di sotto dei limiti di distanza minima dovessero “essere rimossi entro 7 anni dall’entrata in vigore della legge, ovvero entro il termine ultimo del 12 agosto 2022”. Per quanto riguarda invece l'eventuale nuova sede del liceo artistico, “non esiste norma giuridica o principio di diritto che attribuisca al ricorrente il diritto al rinvio della discussione del ricorso”.
DVA/Agipro
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