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Attualità e Politica

27/02/2019 | 16:41

Giochi, Tar Marche: "Questure non vincolate ai distanziometri comunali, se le regioni non specificano i criteri di calcolo"

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ROMA - La Questure non sono obbligate a seguire gli indirizzi comunali sul "distanziometro" tra sale e luoghi sensibili, se c'è una legge regionale a monte che non specifica i criteri di calcolo. Lo ha stabilito il Tar Marche nella sentenza che respinge il ricorso presentato da un operatore di giochi di Civitanova Marche, a cui la Questura di Macerata ha negato l'autorizzazione per una sala vlt. La società ricorrente, si legge, aveva evidenziato una discrasia «nelle misurazioni effettuate dalla Polizia locale (di cui si è avvalsa la Questura) e dal Servizio Strade – Verde Pubblico – Segnaletica del Comune». Nel primo caso la distanza tra la sala e lo spazio "off limits", un istituto bancario, era risultata inferiore ai 500 metri previsti dalla legge regionale, mentre era superiore nella seconda misurazione. Il Tar evidenzia i precisi criteri di misurazione stabiliti dalla delibera comunale dello scorso anno; tuttavia, scrive il Collegio, «il fatto che la Questura di Macerata non si sia basata su tali indirizzi comunali, non determina l’illegittimità del diniego impugnato, giacché le misurazioni sulla cui stregua l’autorizzazione è stata negata hanno tenuto conto del criterio del raggio calcolato in linea d’aria, che, in difetto di ulteriori precisazioni da parte del legislatore regionale, è appunto quello stabilito dalla legge regionale». Il Tar boccia anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale, richiesta perché le distanze minime determinerebbero un "effetto espulsivo" di tutte le attività di gioco. «Le disposizioni regionali limitative della collocazione nel territorio delle sale da gioco e degli apparecchi sono state, in più occasioni e sotto diversi aspetti, ritenute legittime sia dalla Corte Costituzionale», si legge ancora. La distanza di 500 metri dai luoghi sensibili è dunque «adeguata e proporzionata allo scopo della prevenzione del fenomeno della ludopatia e della tutela della salute dei soggetti più deboli». LL/Agipro

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