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Attualità e Politica

14/06/2018 | 13:27

Scommesse, Consiglio di Stato: “Non è obbligo dei Monopoli vigilare su contratti tra gestori e concessionari”

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ROMA - L’Agenzia dei Monopoli di Stato non ha l’obbligo di controllare preventivamente i contratti che i concessionari di scommesse propongono ai gestori delle sale: è quanto si legge nella sentenza del Consiglio di Stato sul caso sollevato da Snaitech e l’Agenzia Dogane e Monopoli contro l’associazione Agisco. Nell’appello presentato a Palazzo Spada - dove si trattava di stabilire se l’Amministrazione avesse o no l’obbligo di controllare che le clausole dei contratti tra gestori e concessionari rispondessero a quanto previsto dalla convenzione - la società e i Monopoli hanno chiesto la riforma della sentenza del Tar Lazio, che lo scorso anno aveva accolto le ragioni di Agisco. Una decisione che però è stata ribaltata dalla Quarta sezione: «Il contratto di gestione con i singoli operatori non è un contratto tipo predisposto dal concessionario, ma un atto negoziato tra le parti non soggetto alla preventiva approvazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi della convenzione con Snai», si legge nella sentenza. 

Il potere di vigilanza, così come sostenuto dall’Amministrazione, è una disposizione «contenuta soltanto nelle convenzioni relative alle concessioni rilasciate con il bando Monti del 2012, mancando una previsione di analogo contenuto sia nella convenzione relativa alle concessioni rilasciate con il decreto Bersani del 2006, sia in quella relativa alle concessioni del decreto Giorgetti del 2008». Inoltre, Snai «non ha predisposto unilateralmente il contratto di gestione, ma lo ha definito a seguito di specifiche negoziazioni», comprese le associazioni di categoria tra cui Agisco. La convenzione dei Monopoli con Snai prevedeva sia contratti tipo «predisposti dal concessionario e preventivamente approvati dall’Agenzia», sia accordi raggiunti «mediante una negoziazione tra le parti». Ed è proprio dalla stessa convenzione che, secondo il Consiglio di Stato, «discendono i contenuti minimi che avrebbero dovuto avere i singoli contratti e tra questi, in particolare, la durata non superiore alla concessione rilasciata a Snai e il termine di preavviso di recesso non inferiore a tre mesi». Secondo il Collegio, dunque, «risulta evidente che la convenzione non fosse attributiva di un potere generalizzato di preventivo controllo» da pare dei Monopoli dei contratti Snai. LL/Agipro

 

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