ROMA - La Cassazione conferma le sanzioni per oltre 85mila euro relative al mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2015 da parte di un bookmaker estero e dalle agenzie affiliate. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, annullando la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che aveva escluso le sanzioni per “presunta incertezza normativa”.

La controversia riguarda un avviso di accertamento notificato nel febbraio 2021 per il periodo d’imposta 2015. Nel dettaglio, l’Adm aveva richiesto oltre 71mila euro a titolo di imposta unica sulle scommesse, circa 13mila euro di interessi e oltre 85mila euro di sanzioni. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva annullato l’atto limitatamente alle sanzioni, ritenendo applicabile “l’esimente dell’incertezza normativa oggettiva sulla soggettività passiva dei bookmaker esteri privi di concessione”.

L’Agenzia ha impugnato la decisione sostenendo che l’incertezza interpretativa fosse venuta meno con l’introduzione della norma di "interpretazione autentica" prevista dall’articolo 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 (Legge di stabilità 2011). La Corte Suprema richiama l’orientamento già espresso con l’ordinanza di maggio 2025, secondo cui "l’obiettiva incertezza in ordine all’inclusione o esclusione del bookmaker estero sussiste fino all’entrata in vigore della norma del 2010, cosicché solo fino a tale momento può essere invocata l’esenzione dalle sanzioni".

Nel caso esaminato, relativo al 2015, la disciplina interpretativa era già in vigore. Secondo la Cassazione, la sentenza impugnata non aveva considerato il periodo d’imposta oggetto dell’accertamento e aveva richiamato in modo errato i principi della Corte costituzionale.
La Cassazione richiama la sentenza n. 27 del 2018 della Corte Costituzionale, che aveva chiarito che la norma del 2010 prevedeva che l’imposta unica è dovuta anche per le scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che il concetto di gestione comprende l’attività svolta “per conto di terzi”, inclusi i bookmaker con sede all’estero e privi di concessione. La disposizione, ricorda la Consulta, mira a contrastare il gioco illegale, tutelare i consumatori e garantire maggiore effettività al principio di lealtà fiscale, recuperando la base imponibile e le entrate tributarie.

La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata, rigettando il ricorso contro l’avviso di accertamento anche per la parte relativa alle sanzioni.

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