ROMA - La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, annullando la sentenza che aveva cancellato una sanzione da 15mila euro e rinviando il caso alla Corte d’appello di Lecce per un nuovo giudizio. La vicenda riguarda dieci slot machine installate in un’agenzia collegata a un bookmaker estero senza concessione italiana, nel quale venivano raccolte scommesse senza la licenza di pubblica sicurezza prevista dall’articolo 88 del Tulps (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). La sanzione non è stata confermata in via definitiva, ma spetterà ai giudici del rinvio riesaminare il caso alla luce dei principi indicati dalla Suprema Corte.

Il caso riguarda un controllo dei Carabinieri in un locale di Cursi, in provincia di Lecce. Nel locale erano installati dieci apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, regolarmente autorizzati, ma l’attività di raccolta delle scommesse veniva svolta senza la licenza di pubblica sicurezza richiesta dalla legge. Il Tribunale di Lecce aveva annullato la sanzione nel 2018 e la Corte d’appello l’aveva confermata nel 2019. I giudici di merito avevano ritenuto che l’assenza della concessione italiana del bookmaker fosse legata alle condizioni del sistema concessorio nazionale e che la mancata partecipazione alla gara del 2012 non potesse essere considerata una semplice scelta imprenditoriale. L’Adm ha contestato questa interpretazione nel ricorso in Cassazione, sostenendo che l’installazione degli apparecchi negli esercizi in cui si raccolgono scommesse richiede la licenza di polizia e che il regime italiano non è incompatibile con il diritto dell’Unione europea.

Accogliendo il ricorso dell’Agenzia, la Corte Suprema ha ribadito che il sistema fondato sul doppio titolo - concessione amministrativa e licenza di pubblica sicurezza - è compatibile, in linea di principio, con il diritto europeo. Le limitazioni alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento possono essere giustificate da finalità di interesse generale, tra cui la prevenzione delle frodi e il contrasto alla criminalità legata al gioco, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Nell’ordinanza i giudici precisano che, quando un centro opera per conto di un bookmaker stabilito in un altro Stato europeo, il rilascio e l’efficacia della licenza di pubblica sicurezza dipendono dall’esistenza di una concessione Adm in capo all’operatore estero. Un’eventuale deroga richiede una prova specifica. Deve essere dimostrato, infatti, che l’assenza del titolo concessorio dipenda da “un’illegittima esclusione dalle gare” oppure da “un comportamento comunque discriminatorio” dello Stato nei confronti dell’operatore comunitario. La Corte chiarisce inoltre che questa dimostrazione “non può riguardare la mera opportunità economica della sua partecipazione alle procedure bandite”. Quindi, il fatto che un bookmaker abbia ritenuto non conveniente partecipare a una gara non dimostra, da solo, che sia stato illegittimamente escluso dal mercato.

È proprio su questo punto che la sentenza d’appello viene censurata. Secondo la Cassazione, i giudici di merito non avevano verificato se fosse stata effettivamente provata una discriminazione nei confronti del bookmaker estero, ma avevano aderito alla tesi secondo cui la mancata partecipazione alla gara del 2012 fosse una scelta economicamente necessaria. La Corte rileva che non era stato chiarito “per quali ragioni una scelta necessaria dal punto di vista economico potesse essere il frutto di un’illegittima costrizione e non di una libera decisione imprenditoriale”.

La Cassazione richiama, inoltre, la giurisprudenza europea sul sistema concessorio e, in particolare, l’ordinanza della Corte di giustizia UE del 23 marzo 2026 (nella causa C-589/25, Momari). In quella pronuncia, la Corte europea ha chiarito che gli articoli 49 e 56 TFUE “non ostano, in linea di principio” a una normativa nazionale che, per contrastare la criminalità organizzata, subordini la raccolta delle scommesse a un’autorizzazione di polizia e condizioni quest’ultima al possesso di una concessione rilasciata dallo Stato all’operatore estero.

Alla luce di questo quadro, la Suprema Corte ha respinto anche la richiesta di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo sufficientemente chiari i principi già elaborati dalla giurisprudenza europea.

La Cassazione ha quindi disposto un nuovo giudizio davanti alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che dovrà verificare se sia stata provata un’esclusione illegittima del bookmaker dalle gare o una condotta discriminatoria dello Stato. Solo all’esito di questo esame sarà possibile decidere nuovamente sulla sanzione da 15mila euro e sulle spese.

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