ROMA - La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, del Decreto Dignità, nella parte in cui impone una sanzione amministrativa non inferiore a 50mila euro per ogni violazione del divieto di pubblicità dei giochi con vincite in denaro, senza consentire di ridurre l'importo in caso di manifesta sproporzione. La Consulta, con la sentenza n. 172 depositata oggi, ha stabilito che la sanzione deve poter essere modulata al ribasso tenendo conto della gravità dell'illecito, dell'attività svolta per eliminarne o attenuarne le conseguenze, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.
La decisione riguarda il caso di un content creator, destinatario di un'ordinanza-ingiunzione dell'Agcom da 157mila euro per la pubblicazione di video promozionali di giochi e scommesse online attraverso tre canali telematici. L'attività aveva generato un profitto di circa mille euro. La vicenda è ancora oggetto di un giudizio di impugnazione davanti al Tar Lazio.
La Corte ha evidenziato che il divieto di pubblicità del gioco riguarda una pluralità di condotte e destinatari, con l'obiettivo di tutelare interessi diversi, tra cui la salute individuale e collettiva, la sicurezza e l'ordine pubblico, senza trascurare la libertà di iniziativa economica. La disciplina prevede due criteri per determinare la sanzione: un importo pari al 20% del valore della pubblicità e una soglia minima di 50mila euro per ogni violazione. Nella prassi applicativa dell'Agcom, tuttavia, la sanzione viene spesso calcolata sulla base del minimo fisso, anche moltiplicato per il numero delle violazioni contestate.
Secondo la Consulta, questo meccanismo può produrre risultati eccessivi quando si applica a episodi di portata limitata, come un'attività promozionale occasionale svolta da una persona fisica su una piattaforma online, al di fuori di una logica imprenditoriale e rivolta a una cerchia ristretta di utenti. In situazioni di questo tipo, l'impossibilità di considerare la capacità economica del trasgressore può determinare una sanzione manifestamente sproporzionata rispetto alla condotta contestata.
La soglia minima di 50mila euro, pur rappresentando un presidio importante per la tutela dei beni protetti dalla norma, è stata giudicata dalla Corte caratterizzata da una "marcata severità". Per questo, il limite deve poter essere superato al ribasso quando la sua applicazione concreta risulti manifestamente sproporzionata, senza però compromettere la funzione deterrente del divieto.
A questo scopo, dovranno essere applicati i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 689/1981, già richiamato dalla disposizione censurata. La valutazione dovrà considerare la gravità della violazione, l'eventuale impegno del responsabile per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito, la sua personalità e le condizioni economiche.
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