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19/01/2011 | 12:58

Corte dei Conti, conto giudiziale New Slot: chiesto supplemento istruttorio su verifica dati da parte di Aams

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corte dei conti conto giudiziale new slot chiesto supplemento istruttorio su verifica dati da parte di aams

(red.) E' necessaria una verifica dei dati presentati dai concessionari di rete per le New Slot e validati dai Monopoli di Stato. E' quanto chiede la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, in merito alla vicenda del cosiddetto conto giudiziale, cioè l’obbligo di rendicontazione degli esercizi (per gli anni 2004-2009) da parte dei concessionari di rete new slot.
La richiesta di istruttoria supplettiva riguarda i quattro concessionari - Gmatica, Hbg, Cogetech e B Plus - su cui ancora non è stata emessa sentenza.
A fine novembre la Corte aveva assolto Lottomatica, Sisal, Snai, Codere e Cirsa : i giudici hanno dichiarato il “non luogo a provvedere”, assolvendo di fatto gli operatori di gioco.
Tutto nasce nel dicembre 2008 da una richiesta presentata dalla procura regionale del Lazio della Corte dei Conti.
La Procura aveva contestato ai concessionari il mancato deposito della rendicontazione entro i 120 giorni previsti: la cifra complessiva - chiesto circa un miliardo di euro - emergeva da un calcolo effettuato seguendo una norma del 1934, che prevede una sanzione dall’1 al 50 per cento dei compensi degli ’agenti contabili’ come sono - secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione - i concessionari di gioco pubblico.
Come chiarito nelle sentenze: "L’attività del concessionario al quale viene affidata dalla Pubblica Amministrazione la gestione della funzione pubblica del gioco lecito, con specifici poteri di raccolta e quindi maneggio di denaro pubblico e corrispondenti obblighi di versamento della quota parte della giocata sottoforma di prelievo unico erariale, è qualificata come attività di agente contabile e, per tale motivo, resta assoggettata alla resa del conto giudiziale". Dunque, l’assoluzione si giustifica soltanto perchè "la condotta della società convenuta non è quindi connotabile come mera ed ingiustificata omissione, ma come espressione della necessità avvertita di un previo accertamento giudiziale".
Peraltro, le documentazioni contabili depositate dalle società, sono state ritenute satisfattive da parte della stessa Aams, a cui i concessionari hanno sempre rendicontato somme giocate, somme distribuite ai vincitori, canone di concessione e prelievo erariale. Da parte sua, Aams era quindi in grado di trasmettere alla Corte i relativi conti giudiziali, ma non l’ha fatto “nella errata convinzione che l’attività del concessionario della rete telematica non fosse attività di agente contabile ma solo di soggetto passivo di imposta". Tutto ciò induce il Collegio della Corte "a ritenere che il pur esistente ritardo nella presentazione dei conti giudiziali non superi la soglia della colpa grave necessaria per procedere all’irrogazione della richiesta sanzione".
 

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