Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 02/11/2024 alle ore 13:02

Slot & Vlt

22/11/2010 | 11:39

New slot: Corte dei Conti, su conto giudiziale assolte anche Lottomatica, Snai e Sisal

facebook twitter pinterest
new slot corte dei conti su conto giudiziale assolte anche lottomatica snai e sisal

(red.) ROMA - "Non luogo a provvedere sull'istanza della Procura per la formazione del conto d'ufficio". E' quanto dichiara la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale del Lazio, a proposito della questione dell'obbligo di rendicontazione degli esercizi (per gli anni 2004-2009) da parte dei concessionari di rete new slot. La sentenza, che era già stata applicata nei confronti di Codere, è stata estesa anche a Lottomatica Videolot, Snai e Sisal. Nell'udienza che si era tenuta lo scorso 7 ottobre presso la stessa Corte dei Conti, il procuratore regionale Smiroldo aveva chiesto una sanzione complessiva per i concessionari new slot di un miliardo di euro. Il procedimento si riferisce alla mancata presentazione del conto giudiziale, il documento contabile - stilato dai concessionari - che consente alla stessa Corte dei Conti di verificare il rispetto della normativa vigente in materia di finanza pubblica. La Procura aveva contestato ai concessionari il mancato deposito dello stesso documento entro i 120 giorni previsti: la cifra complessiva emergeva da un calcolo effettuato seguendo una norma del 1934, che prevede una sanzione dall'1 al 50 per cento dei compensi degli 'agenti contabili' come sono - secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione - i concessionari di gioco pubblico.

New slot: Conto giudiziale, concessionari assolti, ma "agenti contabili"
(red.) ROMA - Non obbligati a versare le penali richieste dal pm, ma non esenti dalla qualità di "agenti contabili". Se le argomentazioni della difesa dei concessionari, sulla questione del cosiddetto 'conto giudiziale', si basavano in particolare sulla posizione per cui "il concessionario non è da ritenersi agente contabile", di parere opposto è la Corte dei Conti. Come chiarito nelle righe della sentenza: "L’attività del concessionario al quale viene affidata dalla Pubblica Amministrazione la gestione della funzione pubblica del gioco lecito, con specifici poteri di raccolta e quindi maneggio di denaro pubblico e corrispondenti obblighi di versamento della quota parte della giocata sottoforma di prelievo unico erariale, è qualificata come attività di agente contabile e, per tale motivo, resta assoggettata alla resa del conto giudiziale". Dunque, l'assoluzione si giustifica soltanto perchè "la condotta della società convenuta non è quindi connotabile come mera ed ingiustificata omissione, ma come espressione della necessità avvertita di un previo accertamento giudiziale".

(red.) ROMA - Prova ne sia che i concessionari, all'indomani di un'ordinanza con la quale è stata dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti sul caso, si sono preoccupati “di effettuare il deposito dei conti giudiziali direttamente presso la segreteria di questo Giudice, per cui nessun ritardo gravemente colposo può configurarsi”. Peraltro, le documentazioni contabili depositate dalle società, sono state ritenute satisfattive da parte della stessa Aams, a cui i concessionari hanno sempre rendicontato somme giocate, somme distribuite ai vincitori, canone di concessione e prelievo erariale. Da parte sua, Aams era quindi in grado di trasmettere alla Corte i relativi conti giudiziali, ma non l'ha fatto “nella errata convinzione che l'attività del concessionario della rete telematica non fosse attività di agente contabile ma solo di soggetto passivo di imposta". Tutto ciò induce il Collegio della Corte "a ritenere che il pur esistente ritardo nella presentazione dei conti giudiziali non superi la soglia della colpa grave necessaria per procedere all’irrogazione della richiesta sanzione".

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password