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Slot & Vlt

22/08/2014 | 14:13

Slot a Bolzano, per il Tar rimozione apparecchi non è in contrasto con esigenze erariali

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slot a bolzano per il tar rimozione apparecchi non è in contrasto con esigenze erariali

BOLZANO - La norma provinciale di Bolzano, che impone una distanza minima di 300 metri dai luoghi sensibili come scuole, chiese e ospedali per l'installazione delle slot machine negli esercizi pubblici, non è in contrasto con le competenze tributarie statali: la rimozione degli apparecchi, si legge in una sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa altoatesino, non impedisce "all'erario di incassare gli introiti derivanti dal gioco lecito", visto che le slot possono essere ricollocate "in luoghi considerati non sensibili". Il Tar di Bolzano conferma dunque il suo orientamento e boccia ancora i ricorsi presentati da alcuni esercenti contro la rimozione ordinata dal Comune di Bolzano sulla base della norma provinciale. I giudici sottolineano come il gioco lecito, in particolare con le slot, abbia "assunto in Italia dimensioni notevoli" e che lo Stato vista la "perdurante crisi economica" ha nel tempo aumentato l'offerta di gioco "per ottenere maggiori entrate fiscali". Un'offerta che però può indurre i soggetti più fragili "ad appellarsi alla fortuna" per risolvere i propri problemi, e che "da mero divertimento, può non di rado degenerare in dipendenza".
Per il Tar, inoltre, la legge provinciale non interviene sul contrasto all’illegalità o sulla tutela dell’ordine pubblico, ambiti di competenza statale, ma solo per tutelare la salute dei cittadini tramite "la rimozione degli apparecchi di gioco” se troppo vicini a determinati luoghi, che potrebbero indurre al gioco soggetti deboli. Il tribunale, richiamando alcune sentenze della Consulta, ritiene assolutamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Secondo i giudici amministrativi la Provincia di Bolzano ha agito legittimamente, come conferma l’adozione – successiva alla norma provinciale – del Decreto Balduzzi, una legge che comunque, rispetto a quella altoatesina, contiene “misure blande” che vengono oltretutto rimandate nel tempo. I giudici hanno rigettato anche le tesi di una eventuale limitazione alla libertà d’impresa della norma, che mantiene dei “principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità” e sono coerenti con il quadro normativo. PG/Agipro
 

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