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26/02/2010 | 13:44

Tar Lazio, assolvimento Preu New Slot: concessionari e gestori in posizione paritetica

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(red.) Il concessionario di rete, quando si tratta di questioni contabili, è un soggetto paritario rispetto al gestore di apparecchi, non ha in quel contesto funzioni pubbliche e non esercita, pertanto, un potere di supremazia. E’ quanto evidenziato dai giudici del Tribunale Amministrativo del Lazio, si legge su Gioconews, in una sentenza in cui hanno giudicato la legittimità o meno del silenzio di un concessionario per la raccolta di apparecchi comma 6 (i fatti risalgono al 2005), a seguito di richiesta di "lettura delle macchine effettivamente inutilizzate e presenti in magazzino" proveniente da un gestore, alias terzo incaricato alla raccolta.

La faccenda, grossomodo, è andata così: il concessionario chiede e ottiene un decreto ingiuntivo per sollecitare un gestore a pagare delle somme dovute relative a un mancato versamento del Prelievo erariale; il gestore si oppone, avviando una causa civile, e invitando il concessionario a eseguire una lettura delle slot – in quel momento in magazzino - al fine di poter stimare il numero di giocate effettivamente realizzate, invece di applicare un’imposta forfetaria come richiesto dal concessionario. Alla richiesta della società di gestione però non arriva alcuna risposta dal concessionario e per questa ragione la stessa società di rivolge al Tar del Lazio.

Secondo i giudici amministrativi, un gestore non può obbligare il concessionario alla lettura delle macchine. Per questa ragione viene respinto il ricorso in oggetto. Inoltre tutto ciò che riguarda questioni “pecuniarie, in dare e avere”, non è di competenza del Tribunale Amministrativo. Quindi, lo stesso concessionario, deve eseguire le stesse procedure che vengono seguite in sede civile tra due soggetti privati. Come evidenzia la rivista giuridica specializzata Lexgiochi, “quando si questiona circa le partite pecuniarie, in dare ed avere, inerenti all'esatto adempimento o meno del programma di obbligazioni dedotto nel rapporto negoziale tra il terzo incaricato della raccolta e la concessionaria del gioco lecito, la controversia sfugge alla cognizione del Giudice Amministrativo, in quanto, in quel caso, la concessionaria non riveste una posizione di supremazia".

La concessionaria, in tutti i rapporti paritetici e quando non esercita funzioni pubbliche, non sfugge al diritto comune - come d'altronde neppure la Pubblica amministrazione in senso soggettivo - tant'è che per il recupero dei propri crediti essa non gode di poteri d'autotutela, ma deve rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

 

Si tratta di una sentenza ‘di sistema’, dalla quale si evince come un terzo raccoglitore non può costringere il concessionario a fare i conti reali sulle slot. Al tempo stesso il concessionario non ha strumenti ‘eccezionali’ per chiedere i soldi al gestore, ma deve chiedere un decreto ingiuntivo come qualunque altro soggetto privato. La causa che ha portato a sentenza risale, però, allo scorso 2006, quando venivano utilizzati apparecchi comma 6 oggi scomparsi ed era previsto il regime forfetario per il pagamento del Preu. Non viene invece citato nel testo alcun riferimento alla successiva normativa che stabilisce come il gestore o terzo incaricato sia considerato responsabile in solido con il concessionario in caso di mancato assolvimento del Preu.

La sentenza del Tar assume un significato più rilevante unita alla precedente pronuncia dello stesso Tribunale (e dello stesso giudice) risalente a settembre del 2008 in cui veniva stabilito che gli atti impugnati contro la concessionaria, riporta ancora Lexgiochi, “a parte quelli direttamente promananti dall’Aams e gravati con i motivi aggiunti, sono stati emanati dalla concessionaria del servizio nell’esercizio delle sue funzioni oggetto di concessione, in posizione, cioè, di supremazia nei riguardi degli altri operatori della filiera del gioco lecito, che ripetono il loro titolo dal rapporto concessorio”.
In pratica, osservando oggi le cose, un concessionario di rete è sì un soggetto con posizione di supremazia nei confronti della filiera, ma questa posizione non viene riconosciuta quando si tratta di questioni contabili. Un aspetto mai affrontato prima d’ora dal Tar del Lazio e messo per iscritto con la sentenza di ieri, di rilevanza giuridica ma anche, e soprattutto, economica.

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