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23/08/2012 | 14:22

Vlt, il Tar Lazio dà ragione ad Aams: per le sale no a macchine di concessionari diversi

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vlt il tar lazio dà ragione ad aams per le sale no a macchine di concessionari diversi

 

ROMA - In una sala Vlt non possono coesistere piattaforme di gioco collegate a due o più concessionari diversi. Lo ha confermato la seconda sezione del Tar del Lazio ribadendo il “Principio di Univocità” sui ricorsi presentati dalla società Gamenet e dalla sala bingo Video Planet, relativi alla richiesta di utilizzare, nella medesima sala, videolotteries appartenenti a concessionari diversi. L'udienza di merito si era svolta nell'ottobre 2011, e adesso il Tar Lazio ha dato ragione ai Monopoli di Stato che avevano imposto l'impossibilità di ospitare più piattaforme di gioco collegate a più concessionari di rete, mentre rimane la possibilità, al contrario, di installare più piattaforme di gioco di produttori diverse purché collegate allo stesso concessionario. I provvedimenti in questione, secondo i giudici del Tar Lazio,  “rappresentano un atto esplicativo di Aams che interpreta la legge ma non integra ne' pone in esecuzione dandone attuazione una disposizione di legge”. Dunque l'impugnazione della nota non ha alcun rilievo. 

A sostegno delle ricorrenti c'era anche l'associazione di concessionari bingo Ascob, mentre la Federbingo, che riunisce altri concessionari, è intervenuta ad opponendum - cioè sostenendo la linea di Ministero delle Finanze e Aams - insieme ai concessionari Lottomatica, Sisal e Cirsa. Secondo i ricorrenti il diniego opposto dai Monopoli alla possibilità di utilizzare Vlt di concessionari diversi non era contenuto esplicitamente nella convenzione. Per i Monopoli invece l'utilizzo di macchine di un unico concessionario sarebbe necessario per garantire maggiore controllo sulle giocate e il Principio dell'Univocità è stato chiarito attraverso la circolare del 30 novembre 2010.

“Pur ad un occhio inesperto - si legge nel testo della sentenza - appare decisamente arduo realizzare correttamente tutte le suindicate operazioni qualora le relazioni intervenissero tra il gestore della sala e, contemporaneamente, apparecchi relativi a più concessionari, tenuto conto che gli apparecchi potrebbero (come avviene nella realtà) contenere giochi diversi e con diversa capacità di vittoria. La presenza di più relazioni con diversi concessionari si presterebbe quindi a facilitare condotte elusive e poste in essere in violazione delle specifiche e (correttamente) restrittive norme di settore”. La normativa, inoltre, secondo il Tar Lazio non viola i principi del diritto comunitario visto che ”l'attività di raccolta di giochi, scommesse e concorsi pronostici, riservata ex lege allo Stato, in quanto integrante un servizio pubblico suscettibile di concessione a terzi, ben può, conseguentemente, conoscere limitazioni all'esercizio di impresa e di autorganizzazione imprenditoriale, nei ricordati limiti della ragionevolezza e proporzionalità e fermo restando il divieto di discriminazione, stante la preminenza degli interessi pubblici sottostanti”. SA/Agipro

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