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17/06/2010 | 13:45

Vlt: Per aprire sale per videolotteries necessaria licenza P.S. su base di un rapporto contrattuale con concessionario di rete

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vlt per aprire sale per videolotteries necessaria licenza p s su base di un rapporto contrattuale con concessionario di rete

(c.r.) ROMA - Aams rende noto che l’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza va interpretato nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. La licenza è richiesta altresı` per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b). Dalla lettura congiunta del nuovo comma 2-ter e 2-quater della norma citata, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2010, con quanto disposto dall’articolo 88 del T.U.L.P.S., si prevede il rilascio della licenza esclusivamente a “soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.

Vlt: Apparecchi in sale bingo, agenzie di scommesse sportive, agenzie per scommesse a totalizzatore e a quota fissa su corse dei cavalli, negozi di gioco

(c.r.) ROMA - Con riferimento alle tipologie di sala il decreto relativo alla disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S., stabilisce all’articolo 9 che: “Gli apparecchi videoterminali possono essere installati esclusivamente in: sale bingo di cui decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in misura non superiore ad 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del bingo; agenzie per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi; agenzie per l’esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli; negozi di gioco aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un’area separata per i giochi riservati ai minori; esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S..”. Per quanto concerne le sale bingo, nonché le sale deputate alla raccolta delle scommesse, tali tipologie, per l’esercizio della propria attività, devono essere già munite di un’autorizzazione ex articolo 88 del T.U.L.P.S..

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