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Ultimo aggiornamento il 06/11/2024 alle ore 16:25

Attualità e Politica

06/11/2024 | 11:55

Regole tecniche gioco online in Commissione UE, l’Italia risponde a Malta: “Nessuna discriminazione nelle norme su B2B, conti gioco e siti web: decreto adottato senza modifiche”. Bando di gara più vicino

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EsclusivoRegole tecniche gioco online in Commissione UE l’Italia risponde a Malta: “Nessuna discriminazione nelle norme su B2B conti gioco e siti web: decreto adottato senza modifiche”. Bando di gara più vicino (1)

ROMA - L’Italia risponde duramente al parere circostanziato del governo di Malta, smontando punto per punto le osservazioni depositate alla Commissione Europea in merito alle regole tecniche per il gioco online. La comunicazione dell’Agenzia delle Dogane è già stata ricevuta dagli uffici tecnici di Bruxelles, che gestiscono la procedura di approvazione del progetto di regole tecniche inviato dall’Italia a luglio. Secondo quanto emerge dal testo di quattro pagine che Agipronews ha potuto visionare, l’Italia non darà seguito alle osservazioni di Malta – quindi non apporterà modifiche al testo originale – e attenderà la fine dello “stand still” il 18 novembre per adottare il decreto. Il bando di gara per il rilascio delle nuove concessioni dunque si avvicina. Una volta adottato il decreto con le nuove regole tecniche e recepito il parere del Consiglio di Stato, l’Agenzia delle Dogane nel giro di qualche settimana sarà pronta a lanciare una procedura che potrebbe portare oltre 300 milioni di euro nelle casse dello Stato. Ecco punto per punto le risposte italiane al documento maltese.

LE CRITICHE MALTESI - Secondo Malta, la prestazione di determinati servizi della società dell’informazione, in particolare la prestazione di servizi di gioco d’azzardo tra imprese (“B2B”), sarebbe riservata esclusivamente ai concessionari italiani, ossia ai “concessionari fornitori di servizi”, in modifica di quanto attualmente previsto. La Repubblica di Malta, inoltre, nutre preoccupazioni anche per la generale mancanza di chiarezza e trasparenza che circonda determinati concetti e requisiti stabiliti nel Progetto di Regole Tecniche, ritenendo che alcuni requisiti, introdotti ex novo, non trovino adeguata illustrazione. Nel parere, anche critiche alle regole su siti web e app, registrazione dei giocatori, norme per la fascia di player tra 18 e 24 anni. 

NON NECESSARIA LA CONCESSIONE PER IL B2B - In realtà – risponde il Governo italiano attraverso la comunicazione approntata dall’Agenzia delle Dogane - “la previsione che il Fornitore di Servizi (FS) debba essere un soggetto titolare di una concessione è un obbligo, pacificamente applicato e mai oggetto di contestazione” in decine di procedure di gara precedenti. Nel nuovo sistema che entrerà in vigore, il concessionario fornitore di servizi è “il concessionario che concede l’utilizzo, in tutto o in parte, di un proprio sistema di gioco, già certificato da Adm, garantendo il colloquio verso il sistema centralizzato anche per i concessionari utilizzatori”. Il dubbio della Repubblica di Malta, probabilmente, “potrebbe sorgere dalla confusione effettuata fra i concessionari “B2B” - non esistenti nell’ordinamento italiano e non previsti in alcun modo nel progetto di Regole tecniche - e le società produttrici di software per il gioco che oggi offrono i loro prodotti ai concessionari con servizi B2B e che, naturalmente, potranno proseguire liberamente nella loro attività, senza la necessità di acquisire alcun titolo concessorio ad hoc”.

LA SICUREZZA DEI SISTEMI - Secondo il progetto di Regole tecniche, “lo sviluppo del sistema del concessionario può essere effettuato da qualsiasi software house, purché tale sistema sia poi certificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o meglio da specifici Organismi di Verifica convenzionati con l’Agenzia. Il concessionario, in particolare, può anche scegliere di utilizzare un sistema di gioco di un altro concessionario fornitore di servizi, già certificato da Adm”. Qualora questo si verifichi, sarà sottoposto a certificazione solo l’integrazione del sistema di gioco con il resto del sistema del concessionario. “La certificazione del sistema del concessionario – sottolinea il Governo - si rende necessario per esigenze di sicurezza delle transazioni, di rispetto delle regole per il contrasto al riciclaggio, di tutela dei diritti del giocatore e, più ingenerale, a garanzia del principio fondamentale della tutela della fede pubblica e dell’ordine pubblico e deve essere effettuata a prescindere da un’eventuale certificazione eseguita da un altro Stato membro, in quanto deve essere, naturalmente, rispondente alla specifiche regole tecniche previste in Italia per la raccolta del gioco a distanza”. Tale certificazione, però, come emerge dalle Regole tecniche, non pone alcun limite o barriera all’ingresso di operatori nazionali o esteri. Non vi è, pertanto, alcuna limitazione alla libera attività imprenditoriale delle software house e non esistono, né sono previsti, nell’ordinamento italiano del gioco a distanza i cosiddetti concessionari B2B che, evidentemente, sono previsti nell’ordinamento maltese e debitamente autorizzati. “Non vi è, quindi, alcuna restrizione, né alcuna limitazione ai principi di cui all’articolo 56 del TFUE, semplicemente perché non esistono, né sono previsti i concessionari B2B ma liberi prestatori di servizi che, senza alcuna concessione, possono continuare a rapportarsi con i concessionari, fornendo software, piattaforme informatiche e servizi informatici”. Nel progetto di regole tecniche depositato a Bruxelles, “non è presente la asserita misura discriminatoria, frutto di una evidente incomprensione da parte della Repubblica di Malta”, è scritto ancora. 

CONTI GIOCO - In merito a presunti “limiti restrittivi e incoerenti per i profili dei giocatori, nonché per le misure sproporzionate che sono state attuate in relazione ai domini dei siti web”, il parere di Malta “risulta quantomeno oscuro”, formulando dubbi, non meglio esplicitati, “sull’ampia procedura di registrazione che deve essere adottata dai concessionari italiani” senza spiegare in cosa consistano le criticità. “La procedura di registrazione dei conti di gioco prevista dalle nuove Regole tecniche, in nulla differisce da quella già prevista e in vigore in Italia da circa 15 anni, in attuazione della legge comunitaria del 2009”. Al fine di avere certezza dell’identità del richiedente l’apertura del conto di gioco, nonché della sua maggiore età, viene, semplicemente, richiesto il documento d’identità e alcune informazioni personali necessarie per l’attivazione del conto di gioco”. È prevista la possibilità di aggiungere (e non sostituire), nel futuro, “procedure di identificazione dei giocatori basati su altri strumenti di identificazione digitale”. Non si ravvede, pertanto, quale sia “l’ampia procedura di registrazione” richiesta, né la Repubblica di Malta lo chiarisce in alcun modo.

LIMITI FASCIA 18-24 ANNI - Per quanto riguarda la presenza di “limiti monetari e di sessione applicabili ai giovani di età compresa tra 18 e24 anni”, applicabili solo nella fase di registrazione del conto, L’Agenzia delle Dogane ha già previsto, nei documenti di attuazione delle Regole tecniche, che nella fase di avvio delle nuove concessioni, tutti i conti di gioco, anche se già esistenti, saranno rinnovati e, quindi, sottoposti ad una dichiarazione di assenso del giocatore alla prosecuzione del contratto di gioco che preveda l’obbligo di esplicitare i limiti monetari e di sessione (come avviene fin dal 2009 in fase di prima attivazione), anche in relazione all’età del giocatore. “Non vi sarà, quindi, alcuna discriminazione, fra nuovi conti di gioco e conti di gioco già esistenti: per entrambi sarà necessario effettuare tali scelte”.

DISCRIMINAZIONE SITI - La Repubblica di Malta osserva che nell’ambito del progetto di regole tecniche, l’Italia non ha tenuto conto del principio di neutralità tecnologica, in particolare per quanto riguarda i requisiti relativi all’uso di un sito web per il gioco a distanza rispetto all’uso di un’applicazione. Secondo l’Italia, “Le misure e le caratteristiche previste per il sito internet e per le app sono le medesime e non prevedono alcuna differenza o preferenza”, garantendo così “l’assoluto rispetto del principio di neutralità tecnologica”. Le norme contenute nel decreto legislativo n.41 del 25 marzo 2024 si riferiscono ad entrambe le tecnologie. “L’unico requisito specifico che riguarda unicamente il sito internet è che vi si acceda tramite un dominio internet registrato dal concessionario stesso la cui estensione di primo livello deve necessariamente coincidere con il Top Level Domain “.it”.

CONCLUSIONI: PIENA CONFORMITA’ AL DIRITTO UE – L’Italia esclude chiaramente la presenza di “qualsivoglia restrizione alla libera prestazione di servizi. La proposta di Regole tecniche è totalmente aderente ai principi e al diritto UE e consolida e rende più chiare, norme e regole tecniche presenti nell’ordinamento italiano dal 2009, mai sottoposte ad alcuna osservazione che rilevasse cause ostative o discriminatorie”. L’Italia non darà seguito al parere circostanziato emesso dalla Repubblica di Malta, assicurando di non adottare il provvedimento notificato fino al termine del 18 novembre.

NT/Agipro

 

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