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Ultimo aggiornamento il 26/02/2025 alle ore 20:32

Attualità e Politica

26/02/2025 | 16:01

Penali ai concessionari del gioco online, il Garante per la privacy sul decreto Mef: “Necessarie modifiche del testo"

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Penali ai concessionari del gioco online il Garante per la privacy sul decreto Mef: “Necessarie modifiche del testo

ROMA – Il Garante per la privacy si è espresso, su richiesta del Consiglio di Stato, in merito al decreto del Ministero dell'Economia riguardante le penali da attribuire, in caso di inadempimenti, ai concessionari del gioco online. Il provvedimento rientra tra i decreti attuativi della legge di riordino del settore e, nel caso specifico, fa riferimento all’accesso dei dati personali relativi ai singoli utenti di gioco on line e detenuti dai concessionari. 

Confermando il parere del Consiglio di Stato, il Garante precisa che "al fine di evitare possibili dubbi interpretativi" risulta necessario apportare alcune modifiche allo schema di regolamento, in particolare sulla parte "inerente l’insussistenza di trattamenti di dati personali funzionali agli adempimenti previsti". Tale parere è stato espresso sulla base delle precisazioni fatte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e contenute nel documento che riporta l’adunanza del 25 febbraio 2025. 
In tal senso infatti, Adm aveva chiarito che “la norma in discussione non implica alcun accesso ai dati personali relativi ai singoli utenti del gioco on line, detenuti dai concessionari”, ad eccezione fatta di: “casi assolutamente circoscritti e determinati che si riferiscono, solamente, a tutte le attività tecniche, informatiche, procedurali, a cui i concessionari sono tenuti per obbligo convenzionale”, ma questo non implica l’accesso ai dati personali e finanziari dei giocatori. 

Sulla base di quanto premesso, il Consiglio di Stato, ritenendo di "doversi conformare a quel principio di leale collaborazione cui devono ispirarsi, nel rispetto dei rispettivi compiti, i rapporti fra le istituzioni”, si esprime in maniera favorevole alla stesura del provvedimento, a condizione che “il Ministero apporti allo schema la modifica richiesta dal Garante e tutte le modifiche prospettate nel parere interlocutorio della Sezione che riterrà responsabilmente di condividere, e inoltre accompagni il testo modificato con una relazione nella quale esponga analiticamente le motivazioni per cui ritiene di accogliere, o non accogliere, le predette modifiche”.

FRP/Agipro

Foto credits Sailko CC BY 3.0

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