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Ultimo aggiornamento il 26/02/2025 alle ore 16:45

Attualità e Politica

26/02/2025 | 13:15

Il Tar Toscana nega l’apertura di una sala gioco in provincia di Pisa: non rispetta il distanziamento da luoghi sensibili

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Il Tar Toscana nega l’apertura di una sala gioco in provincia di Pisa: non rispetta il distanziamento da luoghi sensibili

ROMA - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha respinto un ricorso di un esercente, contro il Ministero dell’Interno e il Comune di Santa Croce Sull’Arno (PI), in merito ad un provvedimento che nega l’autorizzazione all'apertura di una sala gioco con video terminali VLT. Secondo quanto verificato, infatti, il luogo scelto per l’apertura del locale si trova vicino a diversi luoghi sensibili. 

Vista la relazione del Comune di Santa Croce sull’Arno, la Questura di Pisa aveva rilevato a marzo 2023 l’assenza dei requisiti necessari, da parte della ricorrente, per l’avvio di un’attività di raccolta di gioco attraverso l’installazione di apparecchi video terminali per il gioco lecito. Secondo la relazione della Polizia, i locali scelti dall’appellante si trovano a meno di 500 metri di distanza - contrariamente a quanto previsto dalla legge in merito - dallo stadio comunale, da un istituto di formazione, da un’agenzia bancaria e da una struttura socio sanitaria. 
La ricorrente è insorta contro il provvedimento che negava l’autorizzazione all’apertura della sala gioco, adducendo a suo favore quattro diverse motivazioni con le quali lamenta l’eccesso di potere e l’errore di valutazione in merito alle distanze dai luoghi sensibili già citati e alla loro natura.

Il Tar Toscana, considerato quanto premesso, rileva che, come riporta il documento: “ai sensi delle citate disposizioni, anche la presenza di un solo luogo avente caratteristiche di ‘luogo sensibile’ è in grado di legittimare l’adozione del diniego all’apertura di una attività di gioco VLT”. Al tal riguardo le Disposizioni per il gioco consapevole precisano che è “vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da: a) istituti scolastici di qualsiasi grado; b) luoghi di culto; c) centri socio-ricreativi e sportivi; d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale; e) istituti di credito e sportelli bancomat; f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati”. Inoltre, dalla stessa legge, è previso anche che i Comuni hanno la facoltà di individuare altri luoghi sensibili sulla base dell’impatto che essi hanno ”sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”.
In particolare, nel documento è contenuta un’ulteriore precisazione in merito agli istituti di formazione nei quali sono compresi anche i centri di formazione professionale, in quanto luoghi di istruzione “in un sistema integrato rivolto alle medesime tipologie di persone (soprattutto con riferimento ai minori), aventi le medesime finalità organizzate per formare una unica offerta formativa”.

In ragione di quanto specificato, il Tar Toscana valuta il provvedimento da parte della Questura di Pisa plurimotivato e pertanto respinge il ricorso dell’appellante.

FRP/Agipro

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