Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 26/02/2025 alle ore 20:32

Attualità e Politica

11/02/2019 | 17:07

Giochi, Tar Lombardia: Comuni e Questure autorizzati a sanzionare le sale che non rispettano i limiti orari

facebook twitter pinterest
tar lombardia carpenedolo giochi limiti orari slot

ROMA - La regolamentazione gli orari di apertura delle sale da gioco rientra nei poteri dei Comuni, così come è compito delle Questure verificare eventuali violazioni delle disposizioni comunali. Lo ha stabilito il Tar Lombardia nelle due sentenze che respingono i ricorsi di una società di Carpenedolo, a cui la Questura di Brescia aveva imposto venti giorni di sospensione della licenza per la violazioni dei limiti orari disposti dal Comune. Lo stop per sale giochi, slot e vlt è previsto dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 21.00; nel caso in questione, si legge, «il potere di regolamentazione degli orari ben rientri nel generale potere del sindaco senza che esso entri in conflitto con il potere del Questore». Inoltre, «quelle riscontrate non sono state violazioni della specifica disciplina dettata in materia di gioco lecito, ma di disposizioni comunali in ordine alla regolamentazione dell’orario di svolgimento dell’attività, le quali ben potevano essere accertate» senza «alcun obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli». Il Tar ha dato l'ok anche alla chiusura totale dell'attività (che oltre agli apparecchi da gioco comprendeva anche scommesse ippiche e sportive), anche se le violazioni riguardavano solo  una parte dei giochi. «Nella discrezionalità dell’autorità di polizia, rientri la facoltà di sospendere tutte le autorizzazioni di cui il soggetto autorizzato è titolare, a prescindere dal fatto che l’abuso riguardi una sola di esse, se ritenuta tanto grave da giustificarla», scrivono i giudici. Il Tar, infine, ha confermato la validità del "distanziometro" (almeno 500 metri dai luoghi sensibili) previsto dalla legge regionale contro la ludopatia per le nuove attività, anche nel caso di subentri di proprietà. «Sono equiparati alla nuova installazione il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi, la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere e l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività». LL/Agipro

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password