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Gratta e Vinci

01/04/2010 | 10:47

Bando Gratta e Vinci, le tappe: per il Tar, violata la tutela della concorrenza

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bando gratta e vinci le tappe per il tar violata la tutela della concorrenza

(m.f.) Fra i punti contestati da Sisal nel ricorso al Tar erano in particolare il requisito minimo dei 10 mila punti vendita, l'una tantum da 800 milioni di euro, il mantenimento del diritto per l'attuale concessionario di distribuire fino al 31 gennaio 2012 i gratta e vinci già indetti. In sostanza, le condizioni di partenza erano giudicate svantaggiose per i nuovi operatori, rispetto all'attuale concessionario. La sentenza della Seconda Sezione del Tar del Lazio, pubblicata il 20 novembre, accoglieva il ricorso e annullava il bando di gara. Violati, si leggeva nel dispositivo, "i codici di appalti pubblici, dei principi comunitari e nazionali di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, tutela della concorrenza e eliminazione delle barriere all'entrata, libertà di stabilimento". Il 4 dicembre 2009 veniva depositato al Consiglio di Stato il ricorso di Aams e Ministero delle Finanze. Il 17 dicembre inoltrava ricorso anche Lottomatica.
Gratta e Vinci, le tappe: per Consiglio di Stato bando non discriminatorio, ma proroga elemento distorsivo
(p.g.) Di orientamento diverso la sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 24 marzo, secondo cui "Gli assunti del Tar si rivelano errati nei presupposti di fatto e di diritto oltrechè nelle conseguenti prese conclusioni, come fondatamente dedotto sia dal Ministero delle Finanze- Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato sia dal Consorzio Lotterie Nazionali a mezzo dei relativi gravami", non è incongrua nè discriminatoria "la fissazione dell’importo del c.d. “diritto di ingresso” nella misura suindicata" visto che  "di notevolissima consistenza, compatibile con le finalità , gli interessi “in gioco”, nè sarebbe distorsivo il limite minimo di 10 mila punti richiesti per la partecipazione.
I giudici del Consiglio di Stato hanno accolto i ricorsi di Aams e Consorzio Lotterie, accogliendo però anche "l’appello incidentale, fatte salve le ulteriori, eventuali, determinazioni che l’Amministrazione intimata vorrà adottare in conformità alle osservazioni e statuizioni di cui alla presente decisione". Per la quarta sezione del Consiglio di Stato resta infatti valida la "questione relativa alla individuazione e rilevazione dell’elemento “distorsivo” derivante dalla proroga della gestione per l’attuale concessionario", ovvero la "conservazione in favore del concessionario uscente della gestione della concessione fino al 31/1/2012".

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