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Gratta e Vinci

20/04/2010 | 13:53

Consiglio di Stato, Lotterie: corretta vigilanza Antitrust su informazioni tagliandi

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consiglio di stato lotterie corretta vigilanza antitrust su informazioni tagliandi

(red.) I messaggi sul retro dei biglietti delle Lotterie nazionali, che invitano alla partecipazione a giochi abbinati, "sortiscono un indubbio effetto promozionale", da ciò deriva l'obbligo di non diffondere informazioni ingannevoli ai potenziali acquirenti. E' quanto si legge in una sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la sentenza del Tar Lazio e respinto l'appello della Rai contro Antitrust e Aams.

La vicenda riguarda i messaggi presenti sul retro dei tagliandi della Lotteria Italia 2003, in cui si pubblicizzava la partecipazione a dei giochi telefonici abbinati a trasmissioni televisive: il messaggio "avrebbe lasciato intendere, contrariamente al vero, che chiunque potesse partecipare ai giochi telefonici reclamizzati", mentre invece la partecipazione sarebbe stata possibile "unicamente agli abbonati Telecom Italia, con esclusione degli utenti di altri operatori di telefonia fissa".

La sesta sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto la Rai operatore pubblicitario che trae vantaggio dalla diffusione dei biglietti, visto "l'indubbio effetto promozionale delle trasmissioni televisive della Rai" menzionate sul retro dei biglietti. Gli stessi messaggi riportati non sono puramente informativi ma svolgono una "funzione incentivante all'acquisto".
"Le entrate che derivano dalla Lotteria - si legge ancora nel testo della sentenza - per quanto devolute al bilancio dello Stato, non possono essere definite di tipo fiscale, atteso che il biglietto ha un prezzo che viene pagato su base volontaria, il che ne esclude di per sé la natura tributaria (che è invece una prestazione patrimoniale imposta)".

Il Ministero delle Finanze, in materia di concorsi e operazioni a premi, ha autorità unicamente sulle "modalità tecniche di svolgimento delle relative pratiche e non anche la successiva comunicazione pubblicitaria". La correttezza delle informazioni resta competenza dell'Antitrust, "l’unica preclusione all’esercizio del controllo affidato ad AGCM - si legge ancora nel testo della sentenza - scatta nell’ipotesi in cui la legge preveda un controllo obbligatorio da parte di un’altra autorità amministrativa, da esercitarsi prima della diffusione di una pubblicità, che sia preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa".

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