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10/11/2004 | 17:09

CONTINGENTAMENTO DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

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contingentamento degli apparecchi da intrattenimento
(c.s.) Con nota del 7 ottobre 2004, Sapar (sindacato che riunisce fabbricanti, commercianti, importatori, esportatori e gestori di apparecchi automatici da trattenimento) ha manifestato dubbi interpretativi circa il combinato disposto degli artt. 2 comma 1 e 3 comma 3 del Decreto 27/10/2003, concernente la determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso bar o esercizi assimilabili. In particolare è stato chiesto se il numero massimo di apparecchi, individuato dall' art. 2 comma 1, sia riferibile esclusivamente a quelli del comma 6 od anche a quelli di diversa tipologia che devono essere compre senti con i primi. In risposta a tale quesito, si chiarisce che la determinazione del numero massimo è riferito esclusivamente all'installabilità degli apparecchi ex comma 6: ad esempio, fino a 50 mq di superficie, è possibile l'installazione di 2 apparecchi comma 6 ed uno di diversa tipologia. Le disposizioni contenute al comma 3 dell'articolo 3 del decreto sono volte a statuire l'obbligo di diversificazione dell'offerta di gioco imponendo, a chi voglia installare apparecchi che consentono vincite in denaro, l'installazione anche di apparecchi ex comma 7, ovvero meccanici od elettromeccanici il cui numero non viene precisato; il richiamo ai limiti numerici, pur presente nell'art. 3, è valido per i soli apparecchi del comma 6.

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