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12/03/2005 | 14:44

ENADA 2005: LA TUTELA GIURIDICA DEL GESTORE AL CENTRO DEL CONVEGNO SAPAR

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enada 2005 la tutela giuridica del gestore al centro del convegno sapar
(c.r.) RIMINI - Non solo apparecchi da intrattenimento e videogiochi a Enada 2005, la fiera dedicata al settore dell’automatico italiano in corso di svolgimento a Rimini, ma anche tutela giuridica del gestore, diritti di difesa e tipologia risarcitorie, temi del convegno organizzato dal Centro Studi Automat – Sapar.
“La Finanziaria 2005 ha apportato alcune modifiche riguardanti il settore dell’intrattenimento, ed in particolar modo in riferimento agli apparecchi comma 7 art. 110 Tulps (apparecchi senza vincite in denaro)”. E’ quanto dichiarato dal dott. Davide Massa della Sapar, che ha sottolineato come la nuova legge finanziaria “abbia portato chiarezza sulla circolare 11 marzo 2003 dei Monopoli di Stato, che lasciava un’interpretazione eccessivamente libera della norma, per la quale sarebbe stato sufficiente che un apparecchio non consentisse il prolungamento e la ripetizione della partita per essere considerato lecito.
Così invece non è, e proprio per questo il comma 495 della Finanziaria 2005 specifica che ‘la lettera B comma 7 dell’articolo 110 Tulps è abrogata’. Ne consegue dunque che i comma 7B sono illeciti di per sé, indipendentemente dal fatto che l’apparecchio consenta il prolungamento e la ripetizione della partita”. Ad oggi, infatti, sono considerati apparecchi e congegni per il gioco lecito solamente i comma 6 e i comma 7A (apparecchi elettromeccanici) e 7C (videogiochi). “Un’altra fondamentale novità introdotta con la legge Finanziaria – ha proseguito Massa – riguarda poi la soppressione dell’autocertificazione per gli apparecchi comma 7, che a differenza di quanto accadeva in passato dovranno essere omologati, così come già avviene per i comma 6”.
Dei profili di risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi provocato da provvedimenti della Pubblica Amministrazione si è invece interessato l’Avv. Stefano Di Pinto, che ha chiarito come un gestore possa chiedere un risarcimento per violazione di interesse legittimo pretensivo, quando ad esempio venga effettuato il sequestro di un apparecchio senza che se ne sia preventivamente constatata l’effettiva irregolarità. “L’articolo 7 della legge n. 205 del 2000, infatti, stabilisce che il Tribunale Amministrativo Regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, consente al giudice amministrativo – e non più quindi al giudice ordinario - il risarcimento dei danni per lesione di interesse legittimo da parte della Pubblica Amministrazione. La P.A., dunque, è civilmente responsabile del danno arrecato e il cittadino/gestore può richiedere il risarcimento, indipendentemente dall’annullamento dell’atto dal quale si desume il danno sia stato causato”.

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