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Slot & Vlt NEW SLOT: CAUSE PARTICOLARI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO OPERATE DAL CONCESSIONARIO
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15/06/2005 | 18:37
NEW SLOT: CAUSE PARTICOLARI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO OPERATE DAL CONCESSIONARIO
(red.) In un comunicato stampa diffuso dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si precisano le cause particolari di risoluzione del contratto operato dal concessionario che ha in gestione il settore degli apparecchi da intrattenimento, art. 110 comma 6 Tulps.
1. Il ruolo del concessionario nell’attuale contesto normativo
In attuazione delle disposizioni sancite dall’art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 e successive modificazioni, il Ministro dell’economia e delle finanze ha emanato il decreto 12 marzo 2004, n. 86, recante il “Regolamento per la gestione telematica degli apparecchi con vincite in denaro”.
Nel definire le attività e le funzioni affidate in concessione, l’art. 3 del decreto del 12 marzo 2004, n. 86, recante il “Regolamento per la gestione telematica degli apparecchi con vincite in denaro”, assegna al concessionario il ruolo di gestore ed operatore del gioco assumendo, da un lato, la funzione di garante della liceità del gioco espletato attraverso gli apparecchi collegati alla rete telematica, dall’altro, quello di soggetto passivo del Prelievo erariale unico (PREU), la cui raccolta è versata all’Erario sulla base della contabilizzazione effettuata dal concessionario, in ragione del 13,5% delle somme giocate per ciascun apparecchio.
A tale proposito, infatti, il combinato disposto dell’art. 3, comma 5 e dell’art. 6, comma 4, del predetto Regolamento individua nel concessionario l’unico titolare del nulla osta di cui all’art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (nulla osta per la messa in esercizio).
In buona sostanza, dalla ricostruzione normativa oggi vigente, si possono sintetizzare i seguenti punti:
Il gioco relativo agli apparecchi con vincite in denaro può essere esercitato esclusivamente tramite la rete telematica di AAMS;
Le attività e le funzioni relative alla rete di AAMS sono affidate, mediante un’apposita convenzione di concessione, a soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica (concessionari);
Dal 26 luglio 2004, data ultima di stipula delle concessioni anzidette, i nulla osta per la messa in esercizio sono stati rilasciati esclusivamente ai concessionari. I nulla osta rilasciati ad altro soggetto antecedentemente alla predetta data, sono stati sostituiti da AAMS a seguito della richiesta avanzata dai concessionari, sulla base di uno specifico rapporto contrattuale intervenuto tra i soggetti in questione;
Il concessionario è, dunque, l’esclusivo titolare del nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi e, quindi, della gestione del gioco. Gli altri soggetti economici (possessori degli apparecchi ed esercenti degli esercizi pubblici ove tali apparecchi sono installati) possono collaborare con il concessionario ma non assumono alcun ruolo autonomo ed indipendente nella gestione e nell’esercizio del gioco stesso;
I concessionari sono, pertanto, soggetti passivi del Prelievo erariale unico (PREU), determinato nella misura del 13,5% delle somme giocate. Sono, inoltre, affidati alla responsabilità del concessionario il calcolo e il versamento del tributo con cadenze prefissate in relazione ai periodi contabili determinati.
2. IVA – Quadro normativo introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
L’art. 1, comma 497, della legge n. 311 del 2004 ha disposto che l’esenzione IVA di cui all’art. 10, primo comma - numero 6), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si applica “alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa”.
Al riguardo, la Direzione centrale normativa e contenzioso dell’Agenzia Entrate è, recentemente, intervenuta con la circ. n 21/E del 13 maggio u.s., definendo nel dettaglio l’ambito applicativo e la portata della norma anzidetta. In particolare, l’Agenzia ha posto in risalto che “l’esenzione IVA riguarda le operazioni connesse all’esercizio del gioco, ivi comprese quelle relative alla raccolta delle giocate”. Tale raccolta, inoltre, in forza della predetta legge n. 311 del 2004, ove sia effettuata da soggetti incaricati dal concessionario, estende agli stessi l’esenzione delle operazioni relative all’imposta richiamata.
In tale ambito possono essere annoverati i rapporti che il concessionario instaura sia con il possessore degli apparecchi (c.d. gestore), sia con l’esercente del pubblico esercizio ove sono ubicati gli apparecchi. In ogni caso, così come evidenziato nella circolare dell’Agenzia, “sono assoggettati ad IVA, con aliquota ordinaria, i corrispettivi delle attività poste in essere nell’ambito dei rapporti instaurati fra l’esercente e il c.d. gestore, in quanto tali rapporti nel sistema delineato da AAMS possono riguardare solo ulteriori prestazioni diverse da quelle della raccolta delle giocate rese al concessionario”.
Alla luce di quanto fin qui rappresentato, appare evidente che i rapporti di natura economico-giuridica tra il concessionario e gli altri operatori da lui incaricati della raccolta delle somme giocate, ivi comprese quelle pertinenti al PREU, devono essere conformi alla normativa recentemente intervenuta. In tal senso, è certamente auspicabile che i contratti stipulati dai concessionari con gli altri operatori prevedano, oltre alle normali garanzie di carattere patrimoniale, una clausola risolutiva espressa del contratto nel caso di omessa o ritardata raccolta delle somme dovute a titolo di tributo erariale.
3. Profili sanzionatori individuabili a carico del concessionario e dei terzi incaricati della raccolta
Il quadro normativo oggi vigente in ordine agli apparecchi con vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., integrato dalle prescrizioni relative all’imposta sul valore aggiunto introdotte dalla citata legge finanziaria per il 2005, determina anche la natura giuridica del concessionario e dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate attraverso gli apparecchi in commento, ivi comprese quelle dovute all’erario a titolo di PREU.
A tale proposito, può essere certamente utile il richiamo alla nozione di “incaricato di pubblico servizio” di cui all’art. 358 del c.p.
“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con l’esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
La VI sez. della Cassazione Penale, con sentenza n. 10735 del 13 dicembre 1996, è così intervenuta sul concetto di pubblico servizio:
“Con riferimento alla nozione di pubblico servizio, le attività dispiegate da un privato concessionario in funzione e in dipendenza della concessione nonché in adempimento degli obblighi con essa impostigli al fine di assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico, non possono definirsi attività di diritto privato per il solo fatto che sono espletate da soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, ma conservano la natura di attività amministrativa in senso oggettivo, il cui esercizio da parte del concessionario secondo le previsioni contenute nell’atto concessorio, attribuisce a costui il ruolo di organo indiretto dell’amministrazione”.
Tanto premesso, è del tutto evidente che le condotte illecite tese ad alterare i flussi di comunicazione concernenti i dati di gioco tra gli apparecchi ed il sistema di elaborazione del concessionario, al pari di altri interventi fraudolenti effettuati sui contatori di gioco delle macchine con l’intento di ridimensionare o, addirittura, “azzerare” i dati relativi alle somme giocate al fine di occultarne la veridicità, possono essere sanzionabili ai sensi dell’art. 314 del c.p. che definisce il reato di “Peculato”, la cui pena detentiva può variare da uno a dieci anni.
Per contro, ove le attività esercitate da uno o più soggetti partecipanti alla raccolta di gioco espletata attraverso gli apparecchi in commento non fossero riconducibili al dettato del predetto art. 358 del c.p., le condotte delittuose sopra menzionate potrebbero essere certamente ascritte al reato di truffa ai danni dello Stato di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, del c.p., il quale prevede la reclusione fino a cinque anni. Tale reato è, inoltre, perseguibile d’ufficio. Ferma restando la competenza dell’Autorità Giudiziaria nel merito della riconducibilità dell’illecito penale ad una delle fattispecie sopra richiamate, appare indubitabile che, nel caso di installazione di apparecchi privi del necessario nulla osta per la messa in esercizio, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 110, comma 9, del T.U.L.P.S., è applicabile la confisca dell’apparecchio nonché il recupero delle imposte evase.
In tale ultimo caso, infatti, trova applicazione la giurisprudenza costante della Suprema Corte – cfr. Cass. Civ. sez. V 12 marzo 2002, n. 3550 – che ha stabilito (anche per le imposte indirette come l’IVA) la validità del principio posto dalla disposizione dell’art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 357 (di per sé riferita alla disciplina delle imposte sui redditi), secondo il quale i proventi provenienti da attività illecita sono assoggettabili ad imposizione. Nel caso di specie, peraltro, ove la condotta illecita summenzionata non sia ascrivibile ad un più grave motivo penalmente rilevante, la stessa è posta in essere unicamente allo scopo di occultare totalmente le somme dovute all’erario a titolo di PREU.
4. Risoluzione del contratto da parte del concessionario per motivi di mancata raccolta del PREU ovvero per gravi motivi di illiceità nella gestione degli apparecchi.
Con riferimento a quanto già indicato nel precedente punto 1 circa il ruolo del concessionario, in particolare alla funzione di garante della liceità del gioco espletato attraverso l’apparecchio collegato alla rete telematica, appare del tutto legittimo che la risoluzione del contratto operata dal medesimo concessionario nei confronti dei terzi incaricati della raccolta, possa essere doverosamente ed immediatamente disposta nel caso di mancata raccolta del PREU ovvero di gravi motivi di illiceità nella gestione degli apparecchi.
Fermi restando gli obblighi del concessionario in ordine al pagamento del PREU e del canone di concessione, per tutti i periodi contabili nei quali l’apparecchio è stato utilizzato, la risoluzione del contratto qui menzionata assume una valenza che esorbita il circoscritto ambito del mero accordo tra le parti.
A tal proposito, infatti, è necessario che i soggetti operanti per conto del concessionario nell’ambito della raccolta di gioco, esercitino la funzione pubblica loro affidata nel massimo rispetto delle regole di trasparenza, efficienza e tempestività. Ecco, allora, che l’omessa o tardiva raccolta delle somme giocate, ivi comprese quelle maturate a titolo di PREU, ove non siano configurabili illeciti penalmente rilevanti per i quali il concessionario ha l’obbligo di perseguire, senza alcun indugio, la via giudiziaria, dà luogo ad una fattispecie particolare di risoluzione del contratto.
Al riguardo, è auspicabile che tutti i concessionari pongano la massima attenzione nello stabilire rapporti economico-giuridici con operatori di gioco che siano già incorsi in precedenti risoluzioni contrattuali per i motivi in discussione. A tal fine, essendo quella in commento una specifica variante della risoluzione del contratto nell’ambito della fattispecie generale relativa alla “Cessazione dell’efficacia del nulla rilasciato al concessionario”, AAMS ha definito una procedura amministrativa che, pur salvaguardando i principi di riservatezza previsti dalle vigenti norme, pone il concessionario richiedente il nulla osta nella condizione di conoscere gli eventi ascrivibili all’apparecchio in questione.
Si rappresentano, di seguito, specifiche istruzioni operative al riguardo.
In relazione alla peculiarità dell’evento di cui trattasi, il concessionario che intenda segnalare la risoluzione del contratto per un determinato numero di apparecchi in ordine ai quali lo stesso soggetto abbia rilevato la mancata raccolta delle somme giocate, ovvero abbia acclarato gravi motivi di illiceità nella gestione degli apparecchi medesimi, dovrà darne comunicazione preventiva alla Direzione generale di AAMS mediante il modulo di cui all’Allegato 1 alla presente nota.
Il concessionario proseguirà, quindi, con la determinazione degli adempimenti telematici, previsti dalle correnti procedure definite con la citata nota 2005/6555 /COA/ADI del 09 febbraio 2005. Al riguardo, si rammenta che tali adempimenti, necessari ai fini del calcolo dell’imponibile nel periodo contabile considerato, devono inevitabilmente essere accompagnati dalle procedure di blocco, di disinstallazione e di rimozione dell’apparecchio dall’esercizio, nonché dalla sua sistemazione in magazzino.
Si confronti, a tal proposito, il dettato di cui all’art. 6, comma 1 – lett. e), della convenzione di concessione, tenendo presente che l’interpretazione della fattispecie relativa alla revoca del nulla osta è estendibile, nel caso di specie, anche alla risoluzione del contratto intervenuta per le motivazioni esposte nel presente paragrafo.
Non essendo più destinatari di un nulla osta di messa in esercizio, tali apparecchi non possono essere installati in luoghi pubblici, aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie, ricorrendo, in caso contrario, le ipotesi sanzionatorie di carattere penale, amministrativo e tributario individuate nelle fattispecie sopra richiamate a carico dei responsabili degli illeciti perpetrati.
Il concessionario, a questo punto, procederà agli adempimenti amministrativi (presentazione presso il competente Ispettorato di AAMS del CD-ROM concernente l’elenco degli apparecchi oggetto della richiesta di risoluzione del contratto) solo dopo aver ottenuto il benestare da parte della scrivente Direzione che, oltre al riscontro delle situazioni presentate, subordinerà il proseguimento della procedura al recupero, da parte del concessionario, dei nulla osta originali.
La valida acquisizione a sistema degli apparecchi indicati dal concessionario che risolve il contratto, permetterà ad AAMS di inserire, per gli stessi apparecchi, un messaggio di attenzione a fronte di eventuali richieste di nulla osta provenienti da altri concessionari.
É, infine, il caso di rilevare che AAMS si riserva di non rilasciare i nulla osta di esercizio a quei concessionari che non dovessero risultare in regola con i pagamenti del PREU.
I capi degli Ispettorati compartimentali avranno cura di assicurare, per quanto di competenza, il puntuale adempimento delle disposizioni indicate nella presente circolare.
Il Comando Generale della Guardia di Finanza, cui va il ringraziamento di AAMS per la collaborazione istituzionale instaurata a garanzia degli interessi erariali unanimemente perseguiti, vorrà fornire adeguata informazione dei contenuti della presente nota ai propri Comandi territoriali.
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