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29/12/2006 | 17:37

NEW SLOT: IL DECRETO AAMS RELATIVO AI "TERZI RACCOGLITORI"

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new slot il decreto aams relativo ai terzi raccoglitori
(a.c.) ROMA - Il Decreto sui "terzi raccoglitori", firmato dal Direttore Generale dei monopoli di Stato, Giorgio Tino, richiedeva, come requisito necessario per la stipula di un contratto con un concessionario (avente ad oggetto l'attivita' di raccolta delle giocate ed in aggiunta ai requisiti richiesti per il rilascio delle prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza) l'insussistenza, negli ultimi cinque anni, di:
"a) misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per:
1) reati di mafia;
2) delitti contro la fede pubblica;
3) delitti contro il patrimonio;
4) reati di natura finanziaria o tributaria;
5) fattispecie previste all'art. 110, comma 9, del T.U.L.P.S.,   b) procedimenti di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione controllata.   2. Relativamente alle fattispecie previste dall'art. 110, comma 9, lettere a), b), c) e d) del T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 1, comma 543, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non devono sussistere, a carico dei terzi incaricati, provvedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle fattispecie stesse.   3. Sono interessati dalle condizioni soggettive di cui ai commi precedenti tutti i soci ed i componenti dell'organo di amministrazione ovvero i titolari delle ditte interessate.   4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti e' documentato dalla parte contraente al concessionario, in sede di stipula, integrazione o modifica del contratto, mediante la presentazione di idonee certificazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti. Sono, altresi', ammesse dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica.   5. Il terzo incaricato che non possegga piu' i requisiti di cui ai commi precedenti e' tenuto a darne immediata comunicazione al concessionario. Il mancato rispetto di tale impegno e' condizione risolutiva di ciascun contratto inerente alle attivita' di raccolta delle giocate.   6. Con specifico riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), punto 2), la parte contraente e' tenuta alla presentazione al concessionario, in sede di stipula od integrazione del contratto, di garanzie per un valore non inferiore a 1.500 euro per apparecchio per il quale effettuera' attivita' di raccolta delle giocate per conto del concessionario. Le garanzie sono prestate a prima richiesta od in forma di deposito cauzionale e sono relative al corretto ed integrale adempimento delle obbligazioni di messa a disposizione, a scadenze concordate, dell'importo residuo. Dette garanzie possono essere incrementate, in accordo tra le parti, in funzione della raccolta registrata dagli apparecchi oggetto del contratto".

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