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Attualità e Politica

31/03/2025 | 15:20

Gioco online, Tar Lazio conferma decadenza per concessionario inadempiente: “Giocatori non pagati, canoni non versati, utilizzo improprio dei conti dedicati”

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Gioco online Tar Lazio conferma decadenza per concessionario inadempiente: “Giocatori non pagati canoni non versati utilizzo improprio dei conti dedicati”

ROMA – Mancato versamento ai giocatori del denaro depositato nei conti gioco, utilizzo improprio dei conti correnti dedicati, il pagamento non effettuato dei canoni di concessione e dei corrispettivi dovuti per la proroga della concessione. Inoltre, la mancanza di opportuna liquidità sui conti dedicati, volti a garantire le giacenze dei conti di gioco, e il mancato risanamento della situazione debitoria esistente, sia nei confronti dell’Agenzia che dei giocatori, nonostante i termini di proroga concessi. Per questa lunga serie di motivazioni, il Tar Lazio ha respinto il ricorso di una società di gioco online, confermando la legittimità del provvedimento di decadenza della concessione “per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici decisa dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. La società ricorrente aveva descritto il provvedimento di decadenza della concessione illegittimo, illogico e contradditorio. Tuttavia, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio precisa che tra i motivi, che hanno determinato il provvedimento di decadenza della concessione, risulta la presenza di numerosi “reclami dai titolari dei conti di gioco relativi alla mancata evasione di richieste di prelievo da parte del concessionario”.

Nel respingere il ricorso, il Tar Lazio precisa che il provvedimento nei confronti della società ricorrente - Genius Srl, come si legge nel fascicolo della causa amministrativa - risulta motivato dalla perdita del rapporto fiduciario tra il concedente e il concessionario, “ma anche - come riporta la sentenza - dal danno all’immagine della stessa amministrazione nei confronti degli utenti del gioco on line che, da oltre un anno attendono pagamenti, dei quali solo alcuni sono stati denunciati (circostanza riferita dalla ADM e non contestata dalla ricorrente) rispetto agli aventi diritto a recuperare gli importi in giacenza sui conti di gioco”. Nella determina di decadenza, sono riportati “i numerosi incontri con la ricorrente, le proroghe concesse nei termini di pagamento, le interlocuzioni plurime che Adm ha posto in essere prima di addivenire alla decisione impugnata”, sicché – secondo il Tar - non si ravvisa alcuna violazione” dei principi di proporzionalità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, avendo quest’ultima provveduto in più occasioni alla sospensione cautelare della raccolta prima della decadenza e non avendo in alcun modo violato il diritto di difesa della interessata”.

FRP/Agipro

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